Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29470 del 28/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2439/2009 del TRIBUNALE di CATANIA del 06/05/2009, depositata il 09/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 11 ottobre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza 6 maggio 2009, depositata il 9 maggio 2009 e non notificata, il Tribunale di Catania ha accolto l’opposizione all’esecuzione promossa da C.T.G. avverso la cartella esattoriale notificatagli tramite la s.p.a. Serit, incaricata della riscossione, dalla creditrice AGRA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La cartella recava condanna a pagare l’importo di Euro 11.152,92, per contributi indebitamente percepiti.

Il Tribunale ha respinto la domanda nei confronti di Serit, e ha dichiarato prescritto il diritto di AGEA al pagamento.

Con atto notificato in data 11 giugno 2010 AGEA propone un motivo di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

2.- Il ricorso è inammissibile perchè tardivo, essendo stato notificato oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata.

Nel processo esecutivo non si applica, infatti, la sospensione feriale dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e art. 92 Ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n. 12).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con ordinanza in Camera di consiglio”.

La relazione e stata comunicata al pubblico ministero e al difensore della ricorrente.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2011

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