Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29834 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G.G. (C.F.: *****, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittoria Colonna n. 32, presso lo studio dell’Avvocato Simona Di Napoli, rappresentata e difesa dall’Avvocato Sotgiu Franco per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNITA’ DEL TERRITORIO DI COSTA PARADISO (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Capriolo Simona, dal quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 364 del 2010, depositata il 10 giugno 2010.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FUCCI Costantino, il quale ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per rinuncia.

RITENUTO IN FATTO

Che con ricorso affidato a nove motivi M.G.G. ha chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari -con la quale è stata annullata la sentenza del Tribunale di Sassari resa tra la Comunità del territorio di Costa Paradiso e C.E. (dante causa della ricorrente e di M.T.) ed è stato “confermato il decreto ingiuntivo n. 593/98 che il giudice di primo grado aveva invece annullato” (così testualmente intestazione del ricorso):

che ha resistito con controricorso la Comunità del Territorio di Costa Paradiso la quale ha anche proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi;

che l’intimata M.T. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che con atti depositati in prossimità della trattazione della causa in adunanza camerale, le parti hanno rinunciato al ricorso principale e a quello incidentale, accettando le reciproche rinunce, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

che pertanto il processo deve essere dichiarato estinto per rinuncia;

che non vi è luogo a pronunciare sulle spese avendo le parti reciprocamente accettato le rispettive rinunce.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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