Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29838 del 29/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27518-2010 proposto da:

I.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato BEVILACQUA ANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A. *****, non in proprio ma quale procuratore generale di I.I.L. *****, M.

E. *****, (quale erede legittima di I.

T.M., nonchè quale erede testamentaria di I.E.), I.C.P. *****, I.L.

*****, I.P. *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CARLO POMA giuste procure speciali in calce al controricorso;

– controticorrenti –

avverso la sentenza n. 955/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 28/04/09, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LiNA MATERA;

udito l’Avvocato Rizzoglio Mirco Giovanni difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e deposita proposizione di querela di falso;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la trattazione in P.U..

RILEVATO IN FATTO

Che il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria una relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., con la proposta di inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione;

ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, non permangono le evidenze necessarie per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

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