Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29934 del 29/12/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Sbaffo Daniela s.a.s., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in L’Aquila, alla via Cascina n. 12, presso lo studio dell’avv. Foresta Alfonso, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 182/2007/04 depositata il 6/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 7/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Viola.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Sbaffo Daniela s.a.s. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di L’Aquila n. 78/4/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di diniego di rimborso n. ***** Iva 2001. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 7/12/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 bis, come modificato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) la ricorrente assume che la richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione annuale sarebbe sufficiente a far sorgere il diritto del contribuente ad ottenere il pagamento della somma ex art. 38 bis cit. e che alla stessa non si applicherebbe il termine di decadenza di cui all’art. 21 cit..

La censura è infondata alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sentenza n. 21053 del 2005) secondo cui la completezza della domanda, intesa come conformità al modello legale costituisce un vero e proprio onere a carico del soggetto IVA, con la conseguenza che una domanda di rimborso formulata in modo sostanzialmente difforme dal predetto modello legale, e cioè carente degli elementi che debbono costituirne il contenuto necessario, è radicalmente inidonea ad integrare valido atto di esercizio del corrispondente diritto; nonchè (Sez. 5, Sentenza n. 12433 del 08/06/2011) secondo cui , in tema di IVA, alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30 nel testo “pro tempore” vigente, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, si applica la norma di natura residuale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, secondo il quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione”.

Consegue da quanto sopra i rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472