LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ingarrica Daniele ed Enrico Raviele ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Roma, Via Carlo Mirabella n. 14;
– ricorrente –
contro
PREFETTO DI AVELLINO, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della medesima in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Avellino n. 534/2010 depositata il 26 luglio 2010;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA, all’esito dell’adunanza del 15 dicembre 2011 con la presenza del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Il Giudice di pace di Avellino ha dichiarato inammissibile, per violazione del termine per impugnare di sessanta giorni, il ricorso proposto il 6 luglio 2010 dalla sig.ra V.L., ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, avverso decreto di espulsione notificatole il 26 novembre 2007.
2. – La sig.ra V. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso il Prefetto di Avellino.
3. – L’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 13 cit., osservando che il provvedimento di espulsione non era tradotto in una lingua conosciuta alla ricorrente, è inammissibile per novità della censura.
E’ vero, infatti, che la violazione dell’obbligo di traduzione previsto dal comma 7 del richiamato art. 13 comporta sia la nullità del decreto di espulsione, sia l’ammissibilità di un ricorso tardivo avverso il medesimo (cfr., fra le più recenti, Cass. 17908/2010, 11005/2010, 25513/2008); ma è anche vero che l’impugnante ha l’onere di dedurre in primo luogo davanti al giudice di merito il vizio da cui è affetto il provvedimento impugnato, anche ai fini dell’ammissione dell’impugnazione tardiva, essendo altresì onere dell’attore dimostrare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda.
Nella specie, invece, la questione della mancanza di traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota alla ricorrente non fu posta nel giudizio di primo grado; o, quantomeno, tanto deve ritenersi considerato che di essa non vi è cenno nel provvedimento del Giudice di pace, e nello stesso ricorso per cassazione non si deduce che sia stata sollevata davanti a lui.
Trattandosi, però, di questione di fatto, non poteva essere posta per la prima volta in sede di legittimità.”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati della parte ricorrente;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto in essa osservato;
che pertanto il ricorso va dichiarato inanunissibile;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011