LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.R. *****,elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. GIUFFRIDA MASSIMO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE MASCALUCIA *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato e difeso dall’avvocato BUSCEMI SALVATORE giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 258/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, del 19/03/09 depositata il 06/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
è presente il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 19.3 – 6.5.2009 la Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame proposto da Z.R. nei confronti del Comune di Mascalucia avverso la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda dello Z. diretta al riconoscimento del proprio diritto, fin dall’assunzione, all’inquadramento nella categoria D3 e, quindi, dal 1.1.1999, nella categoria D4, con conseguente condanna dell’Ente al pagamento delle differenze stipendiali;
avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, Z. R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;
l’intimato Comune di Mascalcia ha depositato controricorso; a seguito di relazione e previo deposito di memoria del ricorrente, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;
2. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6, e art. 71, comma 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che erroneamente la Corte territoriale non aveva scrutinato la domanda alla stregua delle disposizioni anteriori alla stipula del CCNL di comparto del 31.3.1999 e, in particolare, con riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 347 del 1983;
con il secondo e il terzo motivo, denunciando rispettivamente violazione del CCNL di comparto 31.3.1999 e degli artt. 1362 e 1367 c.c. nell’interpretazione di detto CCNL (in relazione, per entrambi i motivi, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’inquadramento invocato potesse essere attribuito soltanto a coloro che già rivestivano quello nella 8^ qualifica funzionale;
3. va preliminarmente osservato che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (cfr., D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche a presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6.5.2009;
in base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione a quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio dei giudice di legittimità, formuiata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto de gravame (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007); nel caso di specie tutti e tre i motivi sono stati svolti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma per nessuno di essi è stato formulato il prescritto quesito di diritto;
non possono ravvisarsi nell’erronea lettura della disciplina transitoria concernente l’ambito temporale di applicabilità della norma abrogatrice del ridetto art. 366 bis c.p.c. ragioni legittimanti la richiesta rimessione in termini di parte ricorrente al fine di formulare i quesiti di diritto;
4. il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
non è luogo a pronunciare sulle spese, non risultando l’avvenuta notifica del controricorso e non avendo quindi l’intimato svolto valida attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011