Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.2999 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. e C.A.F. procuratori del CONDOMINIO PAL. ***** in persona dell’amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO FRANCESCO CALLEA;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27286/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del 14.10.08, depositata il 14/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Il condominio palazzo *****, chiede disporsi la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte 14 novembre 2008, n. 27286 la’ dove dispone il rinvio, a seguito della cassazione della sentenza allora impugnata, ad altro Giudice di pace di “Potenza”, anziche’ “Cosenza”.

La richiesta di correzione e’ meritevole di accoglimento.

Nell’epigrafe della sentenza di questa Corte, infatti, e’ indicato che la sentenza impugnata era stata emessa dal Giudice di pace di Cosenza; in tale citta’, inoltre, e’ situato il condominio ricorrente; conseguentemente l’indicazione, sia nella motivazione sia nel dispositivo della sentenza di questa Corte, del Giudice di pace di Potenza e’ frutto di un evidente refuso.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione e’ stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno presentato conclusioni o memoria;

che la relazione e’ condivisa dal Collegio;

che, pertanto, il. ricorso va accolto e l’errore materiale va corrispondentemente emendato;

che le spese della presente fase processuale vanno dichiarate irripetibili in considerazione dell’estraneita’ della parte intimata all’errore di cui trattasi.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; dispone la correzione della sentenza impugnata nel senso che, ove in essa viene menzionato, sia in motivazione sia in dispositivo, il Giudice di pace di “Potenza” deve leggersi Giudice di pace di “Cosenza”; dichiara irripetibili le spese della presente fase processuale.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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