LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paolo Emilio n. 71, presso l’avv. MARCHETTI Alessandro, dal quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
in ordine alla sentenza della Corte di cassazione n. 4461/07, pubblicata il 27 febbraio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“1. – L’avv. Alessandro Marchesi, giù difensore di G.M. A., ha chiesto la correzione della sentenza 27 febbraio 2007, n. 4461/07, con cui questa Corte ha rigettalo il ricorso per cassazione promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Minisiri avverso il decreto emesso il 27 agosto 2004, con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva condannato la ricorrente al pagamento in favore della G. dell’equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata di un giudizio.
Sostiene il ricorrente che la sentenza è affetta da un errore materiale, non essendo stata disposta la distrazione in suo favore delle spese processuali che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a pagare alla G., nonostante l’avvenuta proposizione della relativa istanza nel controricorso.
2. – Il ricorso è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non giù dagli ordinar mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, ma dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391- bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037; nel medesimo senso, Cass., Sez. 3^, 10 gennaio 2011, n. 293).
Nella specie, la sussistenza del lamentato errore emerge con evidenza dal confronto del controricorso, nelle cui conclusioni risulta espressamente proposta l’istanza di distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosene anticipatario, con la sentenza di cui si chiede la correzione, la quale, non recando alcuna menzione della predetta istanza, deve ritenersi affetta al riguardo da un vizio di omessa pronuncia.
Tale vizio, infatti, secondo le Sezioni Unite, non è riconducibile ad un errore di attività o di giudizio da parte del giudice, ma ad una mancanza materiale, in quanto la decisione positiva sull’istanza di distrazione è essenzialmente obbligata (a condizione, ovviamente, che il difensore abbia compiuto la dichiarazione di anticipazione e formulato la richiesta di attribuzione delle spese), e la relativa declaratoria accede necessariamente al decisum complessivo della controversia, senza assumere una propria autonomia formale.
L’intervento correttivo assume pertanto carattere necessario ed automatico, essendo diretto a esplicitare un comando giudiziale tradito dalla concreta realizzazione espressiva e non risultando diretto a ricostruire una volontà soggettiva del giudice emergente dall’atto, ma la sua volontà oggettiva, immanente all’atto per dettato ordinamentale.”.
Il collegio, esaminato il ricorso e la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.
Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente correzione della sentenza, nei sensi di cui al dispositivo.
La natura del procedimento, non avente carattere contenzioso e pertanto inidoneo a determinare una soccombenza, esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali (cfr.
Cass. Sez. 3^, 4 maggio 2009, n. 10203; 28 marzo 2008, n. 8103;
Cass.. Sez. Un. 27 giugno 2002, n. 9438).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza 27 febbraio 2007, n. 4461/07, nel senso che laddove si legge, nel dispositivo, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rimborsare alla G. le spese del giudizio di cassazione, spese che liquida nella complessiva comma di Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e accessori di legge, debba invece leggersi ed intendersi condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rimborsare alla G. le spese del giudizio di cassazione, spese che liquida nella complessiva comma di Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00per onorari, oltre alle spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alessandro Marchetti, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011