LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Fruscella Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, via San Polo dei Cavalieri n. 19, presso lo studio dell’Avvocato Edith Buonopane;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI PETACCIATO, in persona del Sindaco pro tempore;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli n. 3 del 2009, depositata in data 8 gennaio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza depositata in data 8 gennaio 2009, ha rigettato l’appello proposto da T.F. avverso la sentenza del Giudice di pace di Guglionesi, che aveva respinto la sua opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 3, elevata nei suoi confronti dal Comune di Petacciato, per avere attraversato, alla guida di un’auto, un incrocio stradale nonostante la lanterna semaforica proiettasse la luce rossa;
che il Tribunale, nel rigettare l’appello, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.000,00, di cui Euro 600,00 per diritti e Euro 1.400,00 per onorari;
che il Tribunale, con riferimento alla censura concernente la mancata contestazione immediata, ha osservato che il Giudice di pace aveva esattamente ritenuto che la contestazione immediata non fosse, nella specie, necessaria, in quanto l’accertamento era avvenuto a mezzo di apparecchio debitamente omologato;
che, quanto agli altri profili di illegittimita’ del verbale, consistenti nella dedotta mancata omologazione e taratura dell’apparecchio utilizzato per accertare la violazione, ha rilevato che gli stessi non erano stati proposti con l’opposizione ed erano quindi inammissibili ai sensi dell’art. 345 cod. proc civ.;
che per la cassazione di questa sentenza, T.F. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che, con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 146 e 201 C.d.S., rilevando che, come anche affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, le condizioni che in caso di rilevamento della velocita’ a mezzo di apparecchiature elettroniche consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia contestato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica photored, come avvenuto nel caso di specie;
che a conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: si dica se, in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante luce rossa, l’infrazione di cui all’art. 146 C.d.S., comma 3, deve essere immediatamente contestata al conducente del veicolo anche se la rilevazione e’ stata effettuata mediante apparecchiatura fotografica;
che, con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice di pace, nella propria sentenza, aveva rilevato come nel verbale impugnato si desse atto della omologazione dell’apparecchiatura utilizzata; e tale circostanza lo abilitava a censurare la sentenza di primo grado sotto tale profilo;
che, a conclusione del motivo, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: Si dica se, in caso di prospettazione, da parte dell’appellante di una critica ad un riferimento normativo contenuto nella sentenza di primo grado riguardo ad una esatta applicazione alla fattispecie di una norma di legge, circolare ministeriale o regolamento, tale critica, non implichi la mutazione dei fatti materiali o giuridici posti a base della domanda, o un’alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione e comportante un mutamento della domanda in grado di appello, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;
che, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, formulando i seguenti quesiti: “1) Si dica se, in relazione alle tariffe professionali forensi e al valore della controversia, il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, ha illegittimamente liquidato, con la sentenza impugnata, gli onorari in misura eccedente, rispetto a quella massima prevista dalle stesse tariffe forensi e senza alcuna corrispondenza con le attivita’ difensive effettivamente svolte, nonche’ i diritti di avvocato senza una esatta corrispondenza con le attivita’ difensive effettivamente svolte, il tutto in violazione dell’art. 91 c.p.c. e delle tariffe forensi; 2) se il giudice incorra in violazione dell’art. 91 c.p.c. e della tariffa forense, allorche’, in un grado del giudizio, e in mancanza di nota spese della parte vittoriosa, liquidi gli onorari in misura maggiore rispetto a quella massima prevista dalla tariffa forense, e i diritti secondo un importo che, complessivamente determinato, e’ superiore alla somma delle voci tariffarie per tutte le attivita’ prestate nel processo;
che il Comune di Petacciato non ha svolto attivita’ difensiva;
che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta relazione, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il relatore designato, nella relazione depositata il 2 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:
“… Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato.
Lo stesso ricorrente da atto, nella illustrazione della vicenda oggetto di giudizio, che l’accertamento della violazione era si avvenuto a mezzo di apparecchiatura elettronica, ma alla rilevazione aveva provveduto un agente accertatore all’uopo preposto e quindi presente all’incrocio. Cosi’ stando le cose, la giurisprudenza invocata dal ricorrente non giova a dimostrare la erroneita’ della sentenza impugnata sul punto. Per altro verso, si deve rilevare che l’attraversamento di un incrocio allorquando il semaforo proietta la luce rossa e’ espressamente previsto dall’art. 201 C.d.S. tra le ipotesi in cui l’obbligo della contestazione immediata e’ derogato.
Il secondo motivo e’ manifestamente infondato. La sentenza impugnata si sottrae al denunciato vizio, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, quello per cui “il giudizio di opposizione avverso ordinanza – ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, disciplinato della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e’ strutturato, nelle sue linee generali, in conformita’ al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonche’ ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione” (v. , di recente, Cass., n. 1173 del 2007). Non ha quindi errato il Tribunale ha ritenere inammissibile la prospettazione di un nuovo motivo di opposizione, dovendosi escludere che la circostanza che il giudice di primo grado avesse fatto riferimento ad una circostanza di fatto ultronea rispetto alla decisione, possa avere legittimato la introduzione, come motivo di appello, di un motivo di opposizione ormai precluso perche’ non dedotto nel ricorso L. n. 689 del 1981, ex artt. 22 e 23.
Manifestamente fondato e’, infine, il terzo motivo di ricorso, dal momento che, come esattamente e specificamente rilevato dal ricorrente, il Tribunale ha violato i limiti della tariffa forense applicabile in relazione al valore della controversia.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;
che il Collegio condivide la richiamata proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che il primo e il secondo motivo vanno quindi rigettati, mentre va accolto il terzo motivo;
che quindi il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati, mentre va accolto il terzo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e con rinvio al Tribunale di Larino, in diversa composizione, il quale provvedera’ a nuova regolamentazione delle spese del giudizio di appello nonche’ alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Larino in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011