Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3013 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

W.X., titolare del permesso spagnolo n. *****

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZIONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato ARCIDIACONO VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI TREVISO, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 4362/08 del GIUDICE DI PACE di TREVISO, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: ” W.X. ricorre per cassazione contro il provvedimento in data 7.4.2009 con il quale il Giudice di pace di Treviso ha rigettato la sua opposizione contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, denunciando con quattro motivi violazioni e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione. Il Prefetto intimato non ha svolto difese.

Osserva, preliminarmente, che non risultano formulati i quesiti di diritto previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. nè, in relazione all’ultimo motivo, risulta la chiara indicazione del fatto controverso in ordine al quale è denunciato il vizio di motivazione.

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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