Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3016 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17753/2009 proposto da:

M.N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. PASINETTI Antonio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA di BERGAMO;

– intimati –

avverso il decreto n. 39/09 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso proposto da M.N.E. contro il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e la Corte di appello di Brescia ha respinto il reclamo proposto dal M., il quale ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte di merito formulando i seguenti quesiti: 1) può, il solo criterio dell’art. 30 T.U. Imm. decidere il caso di specie?; 2) al caso di specie si applicano l’art. 19 T.U. Imm. e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28?.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

In diritto:

2.- Il ricorso è manifestamente inammissibile. Infatti, pur volendo prescindere dalla violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per la genericità dei quesiti, è preliminare il rilievo per cui il giudizio dinanzi alla Corte di appello, giusta risulta dal provvedimento impugnato, si è svolto in contraddittorio con il Ministero degli Esteri, costituito per mezzo dell’Avvocatura dello Stato.

Il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno, peraltro presso l’Avvocatura distrettuale e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione indirizzato e notificato a un’Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione, deve ritenersi inammissibile, senza che possa ravvisarsi un mero errore d’identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, della L. 25 marzo 1958, n. 260, ex art. 4 (Cass. n. 4864 del 2006; n. 6181 del 2003).

La legittimazione attiva e passiva nei giudizi per cassazione promossi avverso le pronunce relative a controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del questore in materia di permesso di soggiorno degli stranieri per motivi familiari spetta al Ministro degli interni, legittimato in via esclusiva in quanto soggetto con personalità giuridica sovraordinato al questore stesso (Sez. 1^, Sentenza n. 11325 del 16/06/2004).

Peraltro, sebbene l’errata identificazione nel corso del giudizio di primo grado dell’organo legittimato a resistere in giudizio per l’amministrazione non si traduca nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma in una mera irregolarità, sanabile tra l’altro mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione che non sollevi obiezioni al riguardo, il ricorso per cassazione proposto non contro l’Amministrazione pur erroneamente evocata in giudizio e costituitasi, ma contro altra Autorità amministrativa è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione può rivolgersi solo nei confronti di una delle parti del giudizio di merito (Sez. 1^, Sentenza n. 3345 del 14/02/2007).

Il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impone di soprassedere alla rinnovazione della notificazione e il ricorso, quindi, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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