LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18182/2009 proposto da:
C.E. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI Benito, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di TREVISO in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. cron. 721/’09 del GIUDICE DI PACE di TREVISO, depositato il 19/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” C.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto del Giudice di pace di Treviso in data 18.5.2009 con il quale è stato respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Treviso.
Resistono con controricorso la Prefettura di Treviso e il Ministero dell’Interno.
In diritto:
L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti è fondata perchè nessuno dei due motivi formulati dal ricorrente si conclude con il quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., invero, l’abrogazione di tale ultima norma, disposta dalla L. n. 69 del 2009, si applica soltanto ai ricorsi proposti contro provvedimenti depositati dopo il 4.7.2009, mentre il provvedimento oggetto del ricorso proposto da C.E. è stato depositato il 18.5.2009.
Sussistono, quindi, le condizioni per la decisione in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.
p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore dell’Amministrazione resistente le spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011