Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3021 del 07/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21537/2009 proposto da:

K.F. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPOZUCCO Anna Maria, DI BLASIO ANTONIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI PESCARA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 93/09 del GIUDICE DI PACE di PESCARA del 18/6/09, depositata il 22/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “Il ricorso proposto da C.F. contro il decreto del Giudice di pace di Pescara depositato il 22 giugno 2009, con il quale è stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorrente, infatti, si limita a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione (peraltro, formulando soltanto critiche inammissibili agli apprezzamenti in fatto adeguatamente motivati del giudice del merito) senza formulare alcun quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., e senza esporre la sintesi del fatto controverso richiesto dalla stessa norma in ordine al vizio di motivazione denunciato.

Infatti, l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., opera esclusivamente in relazione ai ricorsi proposti contro provvedimenti pubblicati o depositati dopo il 4 luglio 2009, mentre il provvedimento impugnato è stato depositato il 22 giugno 2009.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

p. 2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

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