Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Sentenza n.30292 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.D. (C.F.: *****), domiciliato per legge in Roma, Piazza Cavour, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Nese Angelo Mauro Aniello per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAPACCIO, in persona del sindaco pro tempore;

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Capaccio n. 698 del 2009, depositata in data 20 novembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Capaccio, con sentenza n. 698 del 2009, depositata il 20 novembre 2009, ha rigettato l’opposizione proposta da R.D. avverso l’ordinanza dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della sanzione di Euro 3.108,00 ed era stata disposta la confisca della sua auto, essendogli stata contestata la violazione dell’art. 86 C.d.S., comma 2, per avere adibito la detta auto a servizio di piazza con conducente senza essere munito della licenza comunale;

che per la cassazione di questa sentenza R.D. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; non hanno svolto attività difensiva nè il Comune di Capaccio, nè l’UTG di Salerno;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Preliminare alla stessa esposizione dei motivi del ricorso è il rilievo che, essendo la sentenza impugnata stata depositata nel novembre 2009, il rimedio impugnatorio proponibile era costituito dall’appello e non anche dal ricorso per cassazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso è inammissibile”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio in assenza di intimati costituiti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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