Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30400 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

APA s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Claudio Monteverdi 16, presso lo studio dell’avv. Consolo Giuseppe, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio dell’avv. Avenati Fabrizio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 168/2007/12 depositata il 14/04/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per la dichiarazione di estinzione.

FATTO E DIRITTO

La controversia promossa da APA s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’APA contro la sentenza della CTP di Roma n. 396/43/2005 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avverso 30 avvisi di accertamento n. ***** Pubblicità *****. Il ricorso proposto dalla contribuente si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il Comune, il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Fissata l’udienza per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con accettazione. Alla rinuncia e alla sua accettazione da parte del Comune controricorrente consegue la estinzione del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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