LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24372/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– fricorrente –
contro
AUTORICAMBI FINTO DEI FRATELLI FINTO S.N.C. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’Avvocato FUSELLI Francesca Romana, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 163/20/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’11/11/2008, depositata il 14/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,
è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:
OSSERVA La CTR di Napoli ha respinto l’appello della Agenzia – appello proposto contro la sentenza n. 311/07/2006 della CTP di Benevento che aveva accolto il ricorso della; contribuente “Autoricambi Pinto snc” – ed ha così annullato gli avvisi di diniego del condono per imposte relative agli anni dal 2000 al 2003 emessi sulla premessa della decadenza dall’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per effetto del pagamento della sola prima rata dell’importo rateizzato dovuto per la definizione agevolata.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, nulla prevedendo espressamente l’art. 9 bis, circa le conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, doveva darsi rilievo alla ratio della disposizione, omogenea a quella dei precedenti artt. 8 e 9 nei quali espressamente è confermata l’efficacia dell’istanza di definizione, sicchè – nella specie di causa – perteneva all’Ufficio soltanto la facoltà di iscrizione a ruolo delle rate non versate e della sanzione del 30% sui soli residui importi non pagati.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, con l’unico motivo di censura (rubricato come: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione anche agli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge – art. 360 c.p.c., n. 3”, assistito da idoneo quesito) la ricorrente si duole in sostanza che il giudice di appello abbia ritenuto sufficiente il pagamento della sola prima rata dell’importo dovuto per la definizione agevolata, con conseguente inefficacia del provvedimento di revoca (o diniego di efficacia) dell’istanza di definizione dei pagamenti ritardati o omessi.
Il motivo è fondato e da accogliersi.
Infatti, con indirizzo condivisibile e qui puntualmente applicabile per l’identità di fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: “il condono previsto alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono ai contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20745 del 06/10/2010).
Non resta che concludere che la sentenza di appello, che non si è conformata ai predetti principi, merita senz’altro la cassazione, sicchè poi la Corte potrà decidere la controversia nel merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 15 luglio 2011.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di diniego di condono. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011