Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30417 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28340/2009 proposto da:

SAM ARREDAMENTI PER UFFICI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO *****, in persona del Liquidatore e legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AJACCIO 14, presso lo studio dell’Avvocato ARTURO LEONE, rappresentata e difesa da1l’Avvocato AMMIRATI Paolo Enrico, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/26/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE1 del 28/10/2008, depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,

è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:

OSSERVA La “SAM Arredamenti per uffici srl” in liquidazione e concordato preventivo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze n. 84-26-2008, depositata il 28.10.2008, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IVA-IRAP per l’anno 2003 adottato sulla premessa dell’esistenza di una operazione elusiva consistita nella costituzione di altra società integralmente controllata alla quale era stato ceduto un ramo di azienda di genere produttivo, riservandosi la controllante la sola commercializzazione delle merci – è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente.

La sentenza impugnata ha ritenuto generiche le allegazioni della società ricorrente a proposito delle “valide ragioni economiche” poste a fondamento dell’operazione in argomento, ritenendo che l’operazione medesima sia connotata da chiari intenti elusivi, siccome confermato dai risultati di esercizio conseguiti.

La società contribuente ha proposto ricorso affidandolo a unico motivo.

L’Agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso (rubricato come “Errata o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis – Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione”) va ritenuto inammissibile, sia perchè il profilo relativo al vizio di motivazione non è corredato da quel “momento di sintesi” che consenta a questa Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del motivo, indicazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione e delle circostanze rilevanti a tal fine: cfr., per tutte, Cass., Sez. un., nn. 20603 del 2007, 11652 e 16528 del 2008, sia perchè il profilo relativo alla violazione di legge è connotato dal difetto del requisito di autosufficienza.

Nel prospettare la violazione del menzionato art. 37 bis, infatti, la parte ricorrente muove dal presupposto di avere allegato e provato di avere perseguito “valide ragioni economiche” consistite: 1) nella ripartenza dell’attività con immediato recupero del valore del marchio e dell’avviamento commerciale; 2) nella salvaguardia dal rischio di impresa del patrimonio immobiliare; 3) nella diminuzione dell’indebitamento.

Da dove però risulti la esistenza e consistenza delle predette ragioni economiche (che il giudice di merito ha ritenuto “genericamente dedotte”) la parte ricorrente non lo esplicita in alcun modo, limitandosi a richiamare il verbale della Guardia di Finanza nel quale si formulano soltanto vaghe illazioni in proposito presumibile intenzione immediata della odierna ricorrente, finalizzata a salvaguardare il fabbricato industriale dall’aggressione dei creditori, ragione del tutto inadeguata, perchè non configgente nè alternativa rispetto all’intento elusivo prospettato dall’Agenzia.

In tal modo la ricorrente è venuta meno all’onere che le incombe, di consentire a questa Corte di valutare – sulla base delle sole deduzioni esposte nel ricorso e senza necessità di operare esplorativamente per la ricerca di fonti estranee – le ragioni di carattere fattuale che sono a fondamento dell’allegato vizio di violazione della legge e che ne costituiscono il substrato storico.

Ed invero, nel difetto della prova di queste ultime, la censura di parte ricorrente non può essere apprezzata nella sua consistenze e non può essere valutata nella sua fondatezza.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 28 giugno 2011.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato, che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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