LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1202/2010 proposto da:
EQUITALIA ESATRI S.P.A. (appartenente al GRUPPO EQUITALIA, AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI MILANO, SOCIETA’
UNIPERSONALE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI EQUITALIA S.P.A.) *****, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio degli Avvocati NAPOLITANI Simona, SPINOSO ANTONINO, che la rappresentano e difendono unitamente all’Avvocato BERTOLOTTI MARIA, giusta delega in calce ai ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.O.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. LEO 48C, presso lo studio dell’Avvocato BERNARDI ALESSIA, rappresentato e difeso dall’Avvocato CAMPO Salvatore Lorenzo, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 94/18/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 24/11/2008, depositata il 15/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.,
è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati:
OSSERVA Equitalia Esatri spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 94/18/2008, depositata il 15.12.2008, con la quale – in controversia concernente impugnazione di 32 atti impositivi, di cui 19 avvisi di mora e 13 intimazioni di pagamento di cartelle esattoriali per imposte varie – è stata confermata la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di Z.O.G. proposto per contestuale impugnazione dei predetti provvedimenti.
La decisione di secondo grado è motivata nel senso che appariva infondata l’eccezione di tardività della proposizione del ricorso di primo grado che risulta essere stato proposto nei termini di legge, nel mentre è mancata la prova da parte di Equitalia dell’avvenuta regolare notifica delle cartelle esattoriali. D’altra parte, per quanto concerne gli avvisi di mora dal n. 1 al n. 10, essi costituiscono duplicazione di pagamento di imposte ormai prescritte.
Equitalia ha proposto ricorso affidandolo a 4 motivi.
Lo Z. si è costituito con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, tutti i quattro motivi del ricorso (con cui si denuncia la violazione di legge e/o vizio di motivazione) sono assistiti da quesiti o momenti di sintesi inidonei.
I predetti quesiti/momenti di sintesi appaiono carenti dei requisiti prescritti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dall’art. 366 bis c.p.c., rivelandosi generici, privi di concreto riferimento alla fattispecie ed anche inconcludenti rispetto ai fatti storici presupposti dalla menzionata ratio decidendi della sentenza impugnata. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
Roma, 15 luglio 2011.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011