Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3061 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AUTOELLISSE SRL ***** in persona del suo legale rappresentante e amministratore unico – Concessionaria Ufficiale della Toyota Motor Italia SpA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAMILLO SABATINI 168, presso lo studio dell’avvocato CATARINELLA MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAZZONE SERGIO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., Curatore del FALLIMENTO AUTOFUTURA SAS di S.

S.;

– intimato –

avverso il decreto n. 103/2009 del TRIBUNALE di PISTOIA del 19.11.09, depositato il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa ZENO Immacolata.

RITENUTO IN FATTO

– Che è stata depositata in cancelleria il la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con decreto emesso il 26 novembre 2009 il Tribunale di Pistola rigettava l’opposizione allo stato passivo del fallimento Autofutura s.a.s. di S.S. proposta dall’Autoellisse s.r.l., che aveva rivendicato tre autovetture Toyota rinvenute nell’azienda della società fallita e acquisite dal curatore.

Motivava:

– che i documenti prodotti a sostegno della domanda e consistenti in fatture di acquisto dalla casa madre Toyota, nonchè in bolle di accompagnamento, con la causale “conto esposizione per la vendita”, sottoscritte per recezione dalla fallita, certificati di proprietà e carte di circolazione, erano privi di data certa e quindi inopponibili alla massa ex art. 2704 cod. civ.;

– che era inammissibile la prova testimoniale dedotta dall’opponente, volta a dimostrare che i beni inventariati non erano di proprietà della società fallita, per il divieto di cui al combinato disposto della L. Fall., art. 103 e dell’art. 621 cod. proc. civ..

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 99, ultimo comma, l’Autoellisse s.r.l., deducendo la violazione dell’art. 621 cod. proc. civ., nella mancata ammissione della prova – nonostante la presenza di circostanze che rendevano verosimile la titolarità del suo diritto di proprietà, in considerazione dei rapporti tra concessionaria e depositario, e quindi derogabile il divieto ordinario – ed inoltre il carattere non tassativo dei fatti idonei a conferire certezza alla data dei documenti, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ..

La curatela del fallimento Autofutura s.a.s. di S.S. non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso appare, prima facie, manifestamente infondato dal momento che nessuno dei documenti allegati, nè tanto meno le prove a loro conferma sono in grado di dimostrare in modo certo l’anteriorità dell’acquisto delle autovetture da parte della società ricorrente rispetto al data della dichiarazione di fallimento.

Nè si può aggirare il limite legale di cui all’art. 2704 cod. civ. ricorrendo ad una prova indiretta della data, mediante la conferma per via testimoniale di fatti, che si vorrebbe equipollenti alla registrazione: dal momento che anche in tale ipotesi di chiusura la certezza della data dev’essere immanente al fatto storico allegato (così come agli eventi tipici menzionati nella norma: morte, sopravvenuta impossibilità fisica) e verificabile con lo stesso crisma di inconfutabilità proprio della prova legale diretta ivi prevista (registrazione, riproduzione in atti pubblici).

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensori della parte ricorrente, che non ha depositato memoria;

– che all’udienza del 20 Dicembre 2010 in camera di consiglio il P.G. non ha mosso rilievi critici alla relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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