Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3072 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6668-2009 proposto da:

V.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati AUREGGI ARIATTA OLIMPIA, ARIATTA MARGHERITA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.I., V.G. (in proprio e quale procuratrice generale di V.I.), V.L., V.R., VE.LU.

(in proprio e quale procuratore generale di V.R.), B.

M.L., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA VERBANO 22, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI GIUNIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL CURTO FRANCO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 845/2 008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 5.3.08, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito per la ricorrente gli Avvocati Olimpia Aureggi Ariatta e Margherita Ariatta che si riportano agli scritti ed inoltre chiedono la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla sig.ra V.M. avverso la decisione di primo grado in controversia relativa allo scioglimento di comunione ereditaria.

La soccombente ricorre quindi per cassazione articolando sette motivi di censura.

Sennonchè tutti i motivi sono privi sia del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1, sia della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis cit., comma 2).

Il ricorso si rivela dunque inammissibile …”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che il solo avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non superate dalla memoria di parte ricorrente, la quale, per un verso, trascura di considerare il carattere formale del requisito posto dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1, e dunque L’impossibilità di ricavare il quesito di diritto dalla complessiva esegesi del motivo di ricorso (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. nn. 20360 e 23732 del 2007); per altro verso nessuna indicazione da circa la individuazione del “fatto” controverso su cui verterebbero i vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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