LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7856-2009 proposto da:
T.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.I. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI MARINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 854/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del 29.2.08, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Lorenzo Prosperi Mangili che si riporta ai motivi del ricorso e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
udito per il controricorrente l’Avvocato Marino Bisconti che si riporta ai motivi del controricorso e deposita inoltre nota spese.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“1. – Con la sentenza impugnata la Corte di Bologna, in parziale riforma della decisione di primo grado (basata su preclusione da giudicato), ha respinto nel merito la domanda, proposta nel 1998 dal sig. T.G. nei confronti del sig. P.I., di risarcimento del danno conseguente al mancato pagamento, da parte del convenuto, del prezzo della cessione di un’azienda alberghiera stipulata fra le parti, danno consistito nella perdita della caparra rilasciata dall’attore a un terzo per l’acquisto di una tabaccheria e nel mancato guadagno relativo a tale affare.
La Corte ha ritenuto che il T. non avesse fornito la prova del nesso causale fra l’asserito inadempimento del convenuto e il danno lamentato, nulla avendo dedotto in ordine alla sua complessiva situazione economica che, in ipotesi, sarebbe anche potuta essere tale da consentirgli di far fronte comunque agli impegni assunti per l’acquisto della tabaccheria, mentre, al contrario, era incontestato che egli aveva incassato, dalla vendita in corso dell’azienda alberghiera, una somma sufficiente alla bisogna.
2. – Il sig. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per tre motivi, cui l’intimato ha resistito con controricorso.
3. – Con il primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di appello abbia deciso in base ad eccezione nuova preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2. Il P., infatti, si era difeso davanti al Tribunale semplicemente eccependo il giudicato, e solo in comparsa conclusionale aveva anche contestato il nesso di causalità fra inadempimento e danno e dedotto un pregresso stato di agiatezza economica del T..
3.1. – Il motivo è infondato, perchè la contestazione del nesso di causalità nell’azione di responsabilità contrattuale costituisce mera difesa del convenuto, non già accezione in senso tecnico.
4. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, sottolineando l’inadempimento del P. e negando che le condizioni economiche del T. gli avrebbero consentito di far fronte ai ricordati impegni per l’acquisto della tabaccheria.
4.1 – Il motivo è inammissibile.
Ogni questione relativa alla sussistenza dell’inadempimento del P., infatti, è del tutto irrilevante, avendo la Corte di appello basato la sua decisione esclusivamente sul difetto del nesso di causalità. Quanto alle condizioni economiche del T., le censure del ricorrente sono svolte in termini di puro e semplice riesame di merito, e anche nella parte in cui si deduce l’omesso esame di deposizioni testimoniali, si omette di riportare il testo delle medesime, con ciò venendo meno all’esigenza di autosufficienza del ricorso per cassazione.
5. – Il terzo motivo riguarda le spese processuali, cui il T. è stato condannato dai giudici di appello. Premesso che la Corte di merito aveva accolto il motivo di gravame consistente nella esclusione del precedente giudicato, invece affermato dal Tribunale, si nega la soccombenza dell’ appellante sig. T. e si sostiene, comunque, che avrebbe dovuto essere disposta la compensazione delle spese processuali.
5.1. – Neppure questo motivo può essere accolto.
La soccombenza, infatti, va valutata con riferimento all’esito finale della lite – nella specie totalmente sfavorevole all’attuale ricorrente – non già alla decisione su singole questioni. Il mancato esercizio dei potere discrezionale di compensazione delle spese processuali da parte del giudice di merito, poi, non è censurabile in cassazione (per tutte, Cass. Sez. Un. 14989/2005)”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che entrambi gli avvocati hanno presentato memorie;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non superate dalla memoria di parte ricorrente, cui mette conto replicare solo in merito al rilievo, in essa contenuto, della inversione dell’onere probatorio trattandosi di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale: rilievo inesatto, dato che l’inversione cui si riferisce il ricorrente riguarda l’onere della prova dell’imputabilità, mentre il giudice di appello ha escluso la prova del nesso eziologico;
che pertanto il ricorso va respinto;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011