LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7990-2009 proposto da:
M.F., *****, G.A.
***** unica erede della madre P.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELL’ARTE 66, presso lo studio dell’avvocato SBARRO FLAVIA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato STROBE DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.A.;
M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1563/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del 15.1.08, depositata il 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio a seguito della cassazione di sentenza del Tribunale di Vicenza, ha confermato la sentenza di primo grado, emessa dal Pretore di quest’ultima città, con cui era stata respinta la domanda proposta dalla sig.ra P.M. nei confronti dei sigg. G. e M.A. per L’accertamento dell’avvenuta usucapione, in favore dell’attrice, di un fabbricato in *****.
La sig.ra G.A., erede indiretta dell’originaria attrice, deceduta in corso di causa, e il sig. M.F., intervenuto nel giudizio di merito, hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi di censura, cui non hanno resistito gli intimati.
Il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non contiene la “chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione” (art. 366 bis c.p.c., comma 2); i restanti motivi, dedotti ai sensi dell’art. 360, comma 1 cit., n. 3 sono privi del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., comma 1.
Il ricorso si rivela dunque inammissibile …”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’avvocato dei ricorrenti, il quale ha presentato memoria;
che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione, non superate dalla memoria di parte ricorrente, atteso che non può non rilevarsi, quanto al primo motivo, che esso contiene pure e semplici censure di merito e, quanto agli altri motivi, che il requisito posto dall’art. 366 bis c.p.c., comma 1 ha carattere formale e dunque non è possibile ricavare il quesito di diritto dalla complessiva esegesi del motivo di ricorso (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. nn. 20360 e 23732 del 2007);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase processuale, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011