Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3076 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato Falanga Domenico per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 88, presso lo studio dell’Avvocato Mauro Amiconi;

– ricorrente –

contro

R.B. E R.G., rappresentati e difesi dagli Avvocati Aversano Ettore e Fatima Mallamaci per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, piazza Bellotti Bortolo n. 55, presso lo studio del primo;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria depositata in data 12 gennaio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che L.P. ha proposto ricorso ex art. 111 Cost.

avverso l’ordinanza in data 12 gennaio 2009, notificata il 20 gennaio 2009, con la quale il Giudice unico del Tribunale di Reggio Calabria, considerato che i sigg.ri R.B. e R.G. sono intervenuti volontariamente nel giudizio introdotto con atto del 18 maggio 2007 dal L. per sentir dichiarare, nei confronti di numerosi convenuti, l’acquisto per usucapione del bene immobile acquistato dai R. in data 27 luglio 2007; che gli interventori hanno fatto valere nei confronti di tutte le parti il loro diritto di proprietà sul bene in contestazione, sicchè il loro intervento non era qualificabile come intervento adesivo dipendente, essendo essi, anzi, litisconsorti necessari, ha rigettato l’istanza di revoca della ordinanza 6 maggio 2008, con la quale era stata ammessa la prova testimoniale articolata dagli interventori;

che il L., premessa la natura decisoria di tale provvedimento quanto alla qualificazione dell’intervento spiegato dai sigg.ri R., i quali nell’intervenire non avevano formulato un’autonoma domanda ma si erano limitati a chiedere la reiezione della sua domanda, deduce, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c., comma 2, sostenendo che i detti interventori non potevano essere considerati altro che come interventori adesivi dipendenti;

che il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se l’intervento dei germani R.B. e R.G. debba qualificarsi come intervento volontario autonomo, consortile ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1, ovvero come adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2, avendo i germani R.B. e R.G. con la loro domanda esclusivamente richiesto il rigetto della domanda attrice e non anche il riconoscimento del loro diritto di proprietà sul bene oggetto di causa”;

che, con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere il Giudice qualificato gli interventori come litisconsorti necessari, ai quali è consentito compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, senza tenere conto della domanda dagli stessi posta nella comparsa di costituzione;

che il ricorrente formula in proposito il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se il litisconsorte necessario, intervenendo in giudizio spontaneamente a fianco di. una delle parti, deve formulare una domanda propria rispetto a quella formulata dal convenuto e se, in mancanza di costituzione del convenuto, sia abilitato a formulare richieste istruttorie autonome nei confronti dell’attore (parte non adiuvata)”;

che, con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 268 cod. proc. civ., formulando il seguente quesito di diritto: “Dica l’On. Corte se la domanda proposta dai germani R.B. e R.G. nella comparsa di costituzione e risposta possa qualificarsi come domanda autonoma principale e diretta a far valere il proprio diritto di proprietà nei confronti del sig. L.P.”;

che gli intimati hanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso che essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380- bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata il 26 luglio 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso è inammissibile.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, nè per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio,considerare irrilevante anche l’oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata (Cass., n. 8932 del 2006). L’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione di una prova è, infatti, provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privo come tale di qualunque efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione (Cass., n. 24321 del 2008; Cass., n. 3601 del 2001).

In particolare, quindi, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: pertanto, non sono impugnabili con tale mezzo i provvedimenti istruttori, in quanto meramente strumentali rispetto alla decisione della causa, revocabili e modificabili dal giudice che li ha emessi, e inidonei a determinare il formarsi del giudicato (Cass., n. 5377 del 2006). Il provvedimento impugnato, nella specie, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è privo del carattere di decisorietà, con conseguente inammissibilità del proposto ricorso straordinario.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, non apparendo le critiche mosse dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2 idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che, invero, occorre sottolineare come non possa essere condiviso l’assunto secondo cui la qualificazione degli interventori come interventori autonomi sarebbe dotata del requisito della decisorietà;

che siffatta affermazione è pur sempre contenuta, quale premessa per ammettere le prove testimoniali articolate dai medesimi interventori, in un provvedimento ordinatorio di tipo istruttorio, ed ha quindi valenza incidentale rispetto alla determinazione assunta dal giudice con il provvedimento impugnato;

che deve pertanto ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella relazione, non potendosi riconoscere al provvedimento impugnato nè il carattere della decisorietà, nè quello della definitività, essendo ogni valutazione in esso contenuta suscettibile di essere modificata in sede di decisione della controversia;

che, pertanto, il ricorso deve dichiarato inammissibile;

che il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del procedimento di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, in favore dei controricorrenti in solido.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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