LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.S., C.C., A.G., D.
S.L., R.C., G.G., L.V. G., M.L., Q.C., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Guarenti Antonio e Salvatore Di Miceli, elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. Igor Turco in Roma, viale delle Milizie, n. 22;
– ricorrenti –
contro
CO.An., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Di Fede Giuseppe, elettivamente domiciliato nello studio degli Avv. Massimo Tronci e Angela Gemma in Roma, via Sabotino, n. 22;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 830 in data 18 maggio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza n. 830 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 maggio 2009, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Canicattì, appellata da Co.An., ha dichiarato il medesimo proprietario pro quota del piano seminterrato dello stabile ubicato nella *****; ed ha condannato N.S., A.G., R.C., L.D., Ge.Sa., M.L., C. M.C., D.S.L., G.G., L.V.G. e Q.C. a ripristinare lo stato del seminterrato sopra indicato, mediante la rimozione della recinzione e della chiusura ivi apposta, ed a pagare, in solido tra loro, le spese del doppio grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello N. S., A.G., R.C., L. D., Ge.Sa., M.L., C.M. C., D.S.L., G.G., L.V. G. e Q.C. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 gennaio 2010, sulla base di quattro motivi.
Ha resistito, con controricorso, Co.An..
Il primo motivo, con cui si denuncia violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si conclude con il seguente quesito di diritto: se il mutamento della qualificazione giuridica del diritto o del rapporto dedotto può avvenire nel rispetto dei fatti costitutivi della domanda (causa petendl) e se, quindi, trova il suo limite quando la diversa qualificazione presupponga l’introduzione di fatti non allegati o non provati dalle parti.
Il motivo è inammissibile per genericità del quesito. Il quesito proposto non indica infatti in che cosa consisterebbero, nello specifico della sentenza impugnata, i vizi (di extrapetizione e di mancata pronuncia secondo diritto) lamentati.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo denunciano insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.
Tutti e tre i motivi sono inammissibili, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1, 23 gennaio 2009, n. 1741). In altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Letta, la memoria dei ricorrenti.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non essendo meritevoli di accoglimento le critiche ad essa rivolte con la memoria depositata in prossimità della camera di consiglio;
che il quesito con cui si conclude il primo motivo è inidoneo, perchè esso – senza neppure indicare in che cosa consisterebbero i vizi (di extrapetizione e di mancata pronuncia secondo diritto) lamentati – non reca la chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto dell’impugnazione;
che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);
che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;
che il quesito di diritto neppure potrebbe essere desunto per implicito, per rimediare ad una formulazione inidonea, dalle argomentazioni a sostegno della censura, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);
che, in ordine al secondo, al terzo e al quarto motivo, non costituiscono idonei quesiti di sintesi le parti nelle quali si indicano come fatti controversi “la ritenuta esistenza della società di fatto Icona Angelo e C.”, l'”idoneità degli atti di donazione in favore del sig. Co.An. a dimostrare la comproprietà del bene oggetto di causa” e l’esclusione “che lo spazio in questione possa essere incluso tra le parti comuni ex art. 1117 cod. civ.”;
che va ribadito che tali motivi omettono di indicare – in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione di questa Corte -, accanto al fatto controverso, le ragioni per cui la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sarebbe insufficiente o contraddittoria;
che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-ibis cod. proc. civ. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, tanto la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, quanto le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;
che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);
che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto e le ragioni della denunciata insufficienza o contraddittorietà siano esposti nel corpo del motivo o che possano comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che siano indicati in una parte del motivo stesso che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (in termini, Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680);
che questo onere non è stato nella specie rispettato;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna, i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011