Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.30799 del 30/12/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25394-2009 proposto da:

P.R. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo STUDIO RUGGIERO VETERE, rappresentato e difeso dall’avvocato VETERE VINCENZO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AMBRA ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A. in persona del Commissario Liquidatore Rag. F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSSI BARBARA giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.P.F. *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 348/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/04/2009, R.G.N. 746/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato PIO CORTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.P.F., quale proprietarìa e conducente dell’autovettura, e Ambra Assicurazioni Spa, venivano citate in giudizio da P.P. per il risarcimento in solido dei danni (pari a L. 300 milioni), subiti dal figlio minore R. (costituitosi alla maggior età), in esito a un sinistro stradale.

Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della Ambra, su richiesta attorea, il giudizio veniva integrato nei confronti del liquidatore, che si costituiva.

Il Tribunale rigettava la domanda per difetto di legittimazione passiva della Ambra, in Le.a., e non esaminava il merito.

2. La Corte dì appello di Catanzaro rigettava l’appello di P..

a) Ritenuto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada e, per esso, l’impresa designata, non rivestono la qualità di litisconsorte necessario: rigettava il motivo di appello che, sulla base di tale presupposto, chiedeva dichiararsi nulla la sentenza di primo grado e la rimessione allo stesso giudice ex art. 354 cod. proc. civ.; rigettava il motivo di appello che chiedeva l’integrazione del contraddittorio in secondo grado.

b) Precisato che la domanda era di condanna nei confronti della D. P. e, nei limiti della statuizione di accertamento, nei confronti dell’Ambra in Le.a., la rigettava nel merito.

Rilevava: la mancata produzione del fascicolo attoreo di primo grado, che impediva la verifica della avvenuta notifica alla parte contumace del verbale di ammissione dell’interrogatorio formale, ai fini della valutazione del comportamento processuale ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ.; la mancata produzione di ogni altro documento, “dai quali poter desumere il verificarsi del sinistro durante la circolazione stradale…”. (sentenza del 30 aprile 2009).

3. Avverso la suddetta sentenza, P.R. propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Resiste con controricorso Ambra Assicurazioni spa in L.c.a..

La D.P. non svolge difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ..

Preliminarmente va precisato che, nonostante rispetto alla D. P. – parte in un giudizio a litisconsorzio necessario – non sia stato dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso, (non essendo stato prodotto il relativo avviso di ricevimento), il collegio ritiene non debba disporsi l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. (Sez. Un. 11 giugno 2010 n. 14124), in presenza di evidenti ragioni di inammissibilità del ricorso (di cui ai punti successivi). Infatti, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, evitando lo svolgimento di attività inutili, tutte le volte che non siano giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (da ultimo, in riferimento alla mancanza di interesse in concreto Cass. 10 gennaio 2011, n. 298).

2. Con il primo motivo, si lamenta la mancata rimessione al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio (violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 23 dei principio generali in materia di litisconsorzio necessario) e vizi motivazionali.

Il quesito di diritto è il seguente: “se la Corte di appello …

aveva l’obbligo di rimettere la causa al giudice di prime cure per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie al giudizio ovvero il proprietario del veicolo antagonista, Società in l.c.a., Fondo di garanzia … e per esso l’Impresa Designata”.

2.1. A prescindere dall’improprio riferimento a parti (proprietario e assicurazione in l.c.a.) che, pacificamente, hanno partecipato al giudizio, il quesito è astratto, del tutto avulso dalla fattispecie, generico al punto da non indicare perchè si tratterebbe di litisconsorzio necessario, limitandosi a ripetere la tesi del ricorrente, senza argomentarla (Sez. Un. 11 marzo 2007, n. 7258).

I vizi di motivazione enunciati, non si traducono, poi, in un necessario momento di sintesi (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556).

Il motivo è, pertanto, inammissibile sulla base della giurisprudenza consolidata.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 51, 201 e 209, L. Fall. e della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20, 21, 23 e 25 oltre a difetto di motivazione.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “se l’assoggettamento dell’impresa assicurativa a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio promosso dal danneggiato, comporta che tale giudizio prosegua nei confronti della sola procedura di liquidazione e sfoci in una sentenza di condanna del responsabile del sinistro stradale anche se nei limiti dell’accertamento del credito risarcitorio”.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Prima ancora della adeguatezza o meno del quesito e della contraddizione rispetto al primo motivo, atteso che il secondo non è posto in via subordinata, rileva la non pertinenza della censura rispetto al decisum della sentenza impugnata.

Infatti, se – come sembra potersi desumere dal quesito ed anche dalla parte esplicativa – secondo il ricorrente, quando la l.c.a.

sopravviene nel corso del processo iniziato contro l’assicurazione e il danneggiate, il giudizio prosegue nei confronti della liquidazione e la sentenza di condanna vale come accertamento nei suoi confronti, tanto corrisponde a quanto ritenuto anche dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7).

4. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e omessa valutazione di un punto decisivo della controversia.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: “se, nel caso di specie, la Corte di appello….aveva l’obbligo di esaminare tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite ovvero tutta la produzione documentale, tutti gli atti processuali già facenti parte del fascicolo del giudizio rientranti nel novero degli atti contemplati dall’art. 372 c.p.c., nonchè quelli riscontrabili nel fascicolo della convenuta, dai quali poter estrapolare, elementi sufficienti alla pronuncia di una decisione di accoglimento della domanda di risarcimento formulata dal sig. P.”.

4.1. Si tratta di un vizio di motivazione per omesso esame di documenti assunti come decisivi per la controversia.

Ma, il quesito suddetto, che potrebbe considerarsi come il richiesto momento di sintesi – omologo al quesito quando la censura attiene alla motivazione, secondo la giurisprudenza consolidata – manca di specificità.

Esso si snoda, infatti, attraverso il richiamo di tutte le risultanze istruttorie, di tutta la produzione documentale, di tutti gli atti processuali, peraltro con un non comprensibile richiamo all’art. 372 cod. proc. civ. (che concerne i documenti producibili in cassazione);

nonchè, del richiamo agli atti del fascicolo della parte convenuta, di cui non vi è cenno nella parte esplicativa del motivo. Nè, d’altra parte, il richiamo di specifici atti (verbali del primo grado, stralci della consulenza) nella esplicazione del motivo può essere utile ad integrare il momento di sintesi. Peraltro, il motivo pecca anche per il mancato rispetto del principio di autosufficienza, stante la mancanza di specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161). Consegue l’inammissibilità.

5. li ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.R. al pagamento, in favore di Ambra Assicurazioni Spa, in L.c.a., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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