LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.R., CO.Fi., CO.An., CO.Ma., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Raiti Salvatore, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19;
– ricorrente –
contro
ASPRA FINANCE s.p.a., e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Fazzino Vincenzo, elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell’Avv. Elio Ludini, via Albertico II, n. 33;
– controricorrente –
e sul ricorso proposto da:
ASPRA FINANCE s.p.a., e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK s.p.a., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Vincenzo Fazzino, elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell’Avv. Elio Ludini, via Albertico II, n. 33;
– ricorrente in via incidentale –
contro
C.R., CO.Fi., CO.An., CO.Ma.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1428 in data 27 novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380- ibis cod. proc. civ.:
“Il Tribunale di Siracusa, con sentenza in data 21 aprile 2000, dichiarava, accogliendo la domanda del Banco di Sicilia, la simulazione assoluta dell’atto rogato dal notaio Incontro di Lentini in data 29 novembre 1990, con cui Co.Al. e C. R. avevano venduto ai propri figli, Co.Ma., Co.Fi. e Co.An., la quota in loro comproprietà di un terreno sito nel Comune di *****.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1428 depositata il 27 novembre 2008, ha rigettato l’appello dei Co. e della C., condannandoli alle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso la C. ed i fratelli Co., sulla base di cinque motivi.
Ha resistito, con controricorso, la Aspra Finance s.p.a., e per essa Unicredit Credit Management Bank s.p.a., la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale , con un motivo.
Il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e 149 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si conclude con il quesito se, nella fattispecie sopradescritta, la Corte d’appello di Catania doveva considerare ammissibile l’eccezione di nullità delle notifiche dell’atto di citazione del 7 marzo 1995 del Banco di Sicilia nei confronti di Co.Al., C. R., Co.Fi. e Co.Ma. e per l’effetto rimettere la causa al giudice di prime cure, cosi come disposto dall’art. 354 c.p.c., comma 1, al fine di integrare il contraddittorio.
Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) chiede se, nella fattispecie sopradescritta, la Corte d’appello di Catania doveva dichiarare la violazione del principio del contraddittorio, che doveva essere regolarmente instaurato secondo quanto previsto dall’art. 101 cod. proc. civ., e rimettere la causa al giudice di prime cure, così come disposto dall’art. 354 c.p.c., comma 1, al fine di integrare il contraddittorio.
Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) si conclude con la richiesta di stabilire se, nella fattispecie sopradescritta, la Corte d’appello di Catania doveva, sulla scorta dell’atto pubblico di compravendita del 29 novembre 1990 in atti, verificare che il Co.Fi. in qualità di litisconsorte necessario doveva essere citato in giudizio e, non essendo stato citato, doveva rimettere al giudice di prime cure, affinchè integrasse il contraddittorio, facendo, quindi, rispettare il diritto di difesa dello stesso, così come disposto dall’art. 354 c.p.c., comma 1.
Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360, c.p.c., n. 5; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) si chiede se nella fattispecie sopradescritta la Corte d’appello di Catania doveva pronunciarsi sulla precisa richiesta di dichiarare inutiliter data la sentenza di primo grado ex art. 102 cod. proc. civ., per mancata integrazione del contraddittorio del litisconsorte necessario Co.Fi.; pronunciarsi sulla subordinata richiesta di rimessione al giudice di prime cure per l’incombente di cui innanzi; infine, motivare almeno il rigetto delle stesse richieste.
L’ultimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero errore in iudicando sulla sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti per l’affermazione della simulazione assoluta) è affidato al seguente quesito di diritto: dica la Corte di cassazione se nella fattispecie sopradescritta la Corte d’appello di Catania doveva ritenere non sussistere presunzioni gravi, precise e concordanti, necessarie per la dichiarazione della simulazione assoluta, sulla scorta della circostanza che Co.
F., seppur studente, non è provato che fosse convivente con i genitori e senza attività remunerata.
Tutti e cinque i motivi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti.
Nessuno dei quesiti, infatti, individua tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 2 9 ottobre 2007, n. 22640).
Per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che formuli il quesito in difformità dai criteri informatori della norma.
I quesiti proposti si risolvono invece nella generica istanza di decisione sull’esistenza delle violazioni di legge denunciate nei motivi.
Il ricorso incidentale è, a sua volta, inammissibile, perchè l’unico motivo che lo correda (violazione degli artt. 303 e 110 cod. proc. civ. e art. 2504 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) è privo del conclusivo quesito di diritto.
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.
Letta la memoria della controricorrente e ricorrente in via incidentale, che insiste sull’ammissibilità del motivo di ricorso da essa spiegato.
Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo entrambe le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza;
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dalla ricorrente in via incidentale non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè la conclusione di inammissibilità;
che il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della cen-sura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);
che nella specie il ricorso incidentale difetta della espressa formulazione del quesito di diritto;
che l’unico motivo di ricorso, là dove denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 è altresì totalmente privo del momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo;
che questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr., della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione;
che ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603);
che, al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata;
che non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680);
che, pertanto, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono, entrambi, essere dichiarati inammissibili;
che stante il maggior grado della soccombenza dei ricorrenti in via principale, le spese del giudizio di cassazione – liquidate come da dispositivo – vanno poste, per la metà, a loro carico, con compensazione della restante parte, data la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara, entrambi inammissibili ;
condanna i ricorrenti in via principale, in solido tra loro, al rimborso della metà delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate, nell’intero, in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011