Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3082 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 558-2010 proposto da:

D.L.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO 169, presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DI GIOVANNI ETTORE, DI GIOVANNI UMBERTO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA del FALLIMENTO B.B. SRL;

– intimata –

avverso il provvedimento R.G. 13997/08 del TRIBUNALE di CATANIA del 13.11.09, depositato il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Itala Mannias che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria il la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Catania il 18 novembre 2008, la signora D.L.G. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della B.B. s.r.l., chiedendo l’ammissione del proprio credito di Euro 12.263,12 al privilegio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, lamentando che il giudice delegato le avesse erroneamente negato l’ammissione perchè la sentenza del Tribunale di Siracusa, sezione lavoro che aveva accertato il suo credito non era passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimento.

Con decreto 17 novembre 2009 il Tribunale di Catania rigettava il ricorso, perchè non notificato, insieme col pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla curatela entro i termini di rito.

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione la D.L., deducendo, in tre motivi, la violazione di legge e la carenza ed illogicità della motivazione perchè il Tribunale di Catania aveva fatto decorrere il termine perentorio per la notifica del ricorso dalla data di deposito in cancelleria del decreto di fissazione d’udienza, anzichè dalla sua comunicazione: come previsto dall’art. 99, comma 3, L. Fall., nel testo novellato, applicabile “ratione temporis”.

La curatela non svolgeva attività difensiva.

Così riassunti fatti, il ricorso appare prima facie manifestamente fondato.

L’art. 99, comma 3, L. Fall., prescrive la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, a cura del ricorrente, al curatore e all’eventuale controinteressato entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto.

E’ quindi necessario, per la decorrenza del predetto termine perentorio, che il decreto del presidente sia preventivamente comunicato, a cura della cancelleria, all’opponente.

Nella specie, come si evince dall’esame degli atti – ammissibile in questa sede, in tema di “error in procedendo” – il decreto del presidente del tribunale che designava il giudice relatore e fissava l’udienza del 10 marzo 2009 per la comparizione delle parti è stato solo depositato in cancelleria, ma non pure comunicato alla parte:

con la conseguenza che non è maturata alcuna preclusione processuale nei confronti di quest’ultima.

Si ritiene dunque che il decreto debba essere cassato, con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata al difensore della parte ricorrente, che ha depositato memoria;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. non ha mosso rilievi critici ed il difensore della ricorrente si è riportato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il primo motivo di ricorso dev’essere dunque accolto, assorbiti i residui, con la conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per un nuovo giudizio ed anche per il regolamento delle spese processuali della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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