Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3087 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A., elett.te dom.to in Roma, alla Via degli Orti della Farnesina 116, presso lo studio dell’avv. COLICA Roberto, dal quale

è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 16/2008/29 depositata il 27/2/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 408/44/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** Irpef 1998.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume il ricorrente l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso con riferimento alla interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

La censura è inammissibile in quanto formulata con riferimento all’art. 360, n. 5, anzichè all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè perchè priva di specifiche censure alla sentenza impugnata.

Ulteriore motivo di inammissibilità è costituito dalla mancata formulazione di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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