Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3088 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M.T., elett.te dom.ta in Roma, alla via della Giuliana 44, presso lo studio dell’avv. Luigi Antonangeli, dal quale

è rapp.ta e difesa, unitamente all’avv. Petraccia Andrea, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 76/2008/06 depositata il 14/10/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. BASILE Tommaso che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.M.T. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Teramo n. 133/2/2007 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Irap 2000. Il ricorso proposto si articola in unico ed articolato motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e sgg. nonchè la insufficiente e contraddittoria motivazione nel ritenere sussistenti i presupposti dell’imposta.

Inammissibile è la censura di violazione di legge in quanto priva del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. Inammissibile è altresì la censura in ordine alla motivazione in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 600,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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