Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3094 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 31/01/08, depositata il 04/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. A.M. per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto che sia definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 1 la controversa avente ad oggetto una cartella di pagamento notificata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis.

A sostegno dell’odierno ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 ponendo alla Corte il seguente quesito: “se la cartella emessa, in seguito al controllo della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ai fini del recupero delle somme dichiarate ma non versate dal contribuente costituisca atto di mera riscossione e non atto impositivo, con la conseguenza che la lite che insorga tra il Fisco ed il contribuente in relazione alla stessa non risulta definibile ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e se, di conseguenza, sia errata la sentenza con la quale la CTR, avendo qualificato detta cartella come atto impositivo, abbia ritenuto illegittimo il diniego di condono opposto dall’Ufficio proprio sul presupposto dell’inapplicabilita’ de citato L. n. 289 del 2002, art. 16”.

Il ricorso e’ manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la cartella contestata recava anche l’applicazione di sanzioni; quindi, non si trattava di un mero atto di riscossione, come assume l’Agenzia ricorrente, bensi’ di un atto condonabile per espressa previsione normativa. Infatti, per la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, sono liti condonabili quelle “in cui e’ parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione;

Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza liquidazione di spese, sostenute soltanto dalla parte soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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