LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO CAVALCA 62, presso lo studio dell’avvocato PALONE SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIMONE BENITO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 104/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 12/12/07, depositata il 04/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:
“L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra M. G., per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la CTR ha ritenuto valido l’istanza di condono prodotta ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 38, comma 2, benchè non riguardasse tutti i periodi di imposta condonabili (avendo omesso il 1985).
L’Agenzia ricorrente denuncia la violazione della citata disposizione di legge, in forza della quale “La dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte te imposte e per tutti i periodi di imposta in relazione ai quali non sono scaduti alla data del 31 dicembre 1991 i termini per l’accertamento”.
La contribuente resiste con controricorso eccependo la inammissibilità del ricorso, perchè tardivo, e la sua infondatezza nel merito, citando a sostegno della propria tesi Cass. 7172/2002.
L’eccezione di intempestività del ricorso è infondata. La sentenza della CTR è stata pubblicata il 4 febbraio 2008, il termine c.d.
lungo scadeva il 22 marzo 2009, cadente di domenica, e il ricorso risulta spedito a mezzo posta il 23 marzo 2009, quindi tempestivamente. A nulla rileva, che lo stesso sia stato ricevuto dalla contribuente il successivo 26 marzo.
Nel merito, il ricorso appare manifestamente fondato. Infatti secondo la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la L. n. 413 del 1991, art. 38 nel disporre che la dichiarazione integrativa per definizione automatica deve contenere a pena di nullità la richiesta di definizione per tutte le imposte e per tutti i periodi d’imposta in relazione ai quali non sono scaduti, alla data del 31 dicembre 1991, i termini per l’accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 definisce il suo ambito di operatività non già in ragione di quello che possa essere stato il concreto comportamento del contribuente (e quindi anche delle sue dichiarazioni, dovute o meno che fossero), ma di un parametro del tutto oggettivo, rappresentato dall’arco dei periodi d’imposta in relazione ai quali non si siano esauriti i poteri di accertamento dell’amministrazione costituenti il periodo di riferimento per valutare la completezza e la legittimità della dichiarazione integrativa. Pertanto, ai sensi del comma quinto del suddetto L. n. 413 de 1991, art. 38 per la definizione automatica dei periodi d’imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi, deve in ogni caso essere versata quella determinata somma prevista dalla legge per ciascuno dei periodi stessi, restando, per conseguenza, indifferente che, per uno o più periodi d’imposta, il contribuente non abbia conseguito alcun reddito (Cass. 21282/2005;
con/. 22045/2006).
La precedente giurisprudenza, citata dalla difesa della contribuente, che fa leva sul principio di conservazione degli alti, riguarda una fattispecie totalmente differente, nella quale il contribuente ha omesso di indicare una annualità per mero errore materiale (Cass. 7172/2002). Nella specie, invece la tesi della contribuente è che nel 1985 non produsse reddito, circostanza irrilevante nella filosofia del condono di cui alla L. n. 413 del 1991";
Considerato – che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;
– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;
– che pertanto il ricorso deve essere accolto e quindi la sentenza impugnata deve essere cassata;
– che la causa, sulla base della giurisprudenza indicata, può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. in quanto il ricorso introduttivo della contribuente deve essere rigettato;
– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese dell’intero giudizio, tenuto conto dell’esito alterno dei vari gradi.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011