LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
5P CINQUEPI SRL *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA IASEVOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato BARONE RAFFAELE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 12/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, di NAPOLI del 12/02/08, depositata il 18/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MERONE;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, Letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;
Vista e condivisa la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che conclude per la inammissibilita’ del ricorso, nella quale si legge:
“La 5P CINQUEPI S.R.L. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, per ottenere la cassazione della sentenza specificata in epigrafe.
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l’ufficio ha rideterminato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 maggiori ricavi non dichiarati, sottoponendoli a tassazione irpeg, irap ed iva, con irrogazione di sanzioni.
Il ricorso della contribuente, accolto dai giudici di primo grado, e’ stato rigettato dalla CTR. La societa’ ricorre dinanzi a questa Corte denunciando vizi di motivazione (motivo n. 1) e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54, L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7.
A corredo dei motivi di ricorso, la difesa della societa’ formula i seguenti quesiti:
a) Quesito sul motivo n. 1: “Accerti la Corte se vi e’ stato vizio di motivazione contraddittoria”:
b) Quesito sul motivo n. 2 “Accerti la Corte se vi e’ stata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 7 dello Statuto del contribuente”.
I quesiti sono assolutamente generici e totalmente avulsi dalla concreta vicenda processuale, si risolvono sostanzialmente in un interrogativo al quale non puo’ essere data risposta perche’ carente della prospettazione dei presupposto di fatto”;
Considerato che la relazione e’ stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3 che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione, che conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non occorre liquidare le spese sostenute soltanto dalla parte soccombente.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il Ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011