LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
F.I., elett.te dom.to in Roma, alla via Orazio n. 31, presso lo studio dell’avv. Tonelli Costantino, dal quale e’ rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Nonche’
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. Concessionario per la Riscossione Tributi;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 184/38/06 depositata il 20/12/06;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Doti. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da F.I. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 449/23/2004 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. ***** Iva ed Irap 1998. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente il quale propone ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 35 c.p.c. vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.
Con primo motivo l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che, in applicazione della suddetta normativa, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello della consegna dei ruoli al concessionario.
La censura e’ fondata alla luce della decisione di questa Corte (3 marzo 2006 n. 4745) secondo cui in tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 conv. con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte cosi. n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis – ha fissato, al comma 5 bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2 che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora sub iudice.
Con secondo motivo la ricorrente principale assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. La CTR avrebbe erroneamente affermato la illegittimita’ della cartella in quanto contenente gli interessi calcolati fino alla data di consegna del ruolo.
La censura e’ fondata alla luce del disposto dell’art. 20 cit.
secondo il quale: Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.
Inammissibile e’ il ricorso incidentale – la CTR non avrebbe ravvisato motivi di nullita’ del ruolo e della cartella di pagamento eccepiti- in quanto privo del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c..
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base dei principi di diritto affermati e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011