LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrenti –
contro
M.A.I.G., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 35/2007/28 depositata il 9/7/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da M.A.I.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CIP di Torino n. 89/21/04 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso il diniego di condono del 15/4/2004.
Assumono i ricorrenti la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 15 e 16 laddove la CTR ha ritenuto illegittimo il diniego di condono relativamente ad un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. Resiste con controricorso la contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente affermata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia che non risulta essere stata parte nel giudizio di appello.
Nel merito la censura è fondata alla luce delle decisioni di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15856 del 12/07/2006; Sentenza n. 19204 del 06/09/2006) secondo cui In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione agevolata delle pendenze tributarie prevista dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 3 bis convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, costituendo controversia pendente soltanto quella riguardante l’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti dell’imposizione, non è suscettibile di condono l’impugnazione dell’avviso di liquidazione che abbia fatto seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, in quanto tale atto esaurendosi nella determinazione della somma dovuta in base al precedente avviso, non integra un nuovo atto impositivo, ma costituisce l’atto conclusivo di un subprocedimento che presuppone l’avvenuta definizione di ogni questione in ordine alla debenza dell’imposta, e resta quindi sindacabile esclusivamente per vizi propri, non anche per questioni attinenti all’accertamento.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di condono del 15/4/2004.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio di merito e la condanna della contro ricorrente a quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, e accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di condono del 15/4/2004. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna la contro ricorrente a quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011