LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3470-2010 proposto da:
D.O. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso lo studio dell’avvocato BONANNI BRUNO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – COMUNICAZIONI in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 16/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA dell’8.1.09, depositata il 27/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
FATTO E DIRITTO
D.O., dipendente del Ministero delle Comunicazioni, inquadrato nella 9^ qualifica funzionale, poi confluita nell’Area C, posizione economica C3 di cui, al C.C.N.L. del comparto ministeri, aveva evocato in giudizio avanti al Tribunale di Sulmona, quale giudice del lavoro, il Ministero, lamentando che questi, in applicazione del C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998-1999, gli attribuisse illegittimamente un trattamento economico deteriore rispetto a quello del personale del soppresso ruolo direttivo ad esaurimento, nonostante l’identità di mansioni e l’avvenuta confluenza nella medesima Area; aveva pertanto chiesto la piena equiparazione a tale ultimo personale.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello di l’Aquila, quest’ultima con sentenza depositata il 29 gennaio 2009, hanno respinto la domanda.
in particolare, la Corte territoriale ha escluso la violazione da parte del Ministero del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49), relativo all’obbligo di parità del trattamento contrattuale dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in ragione del fatto che la differenziazione sarebbe stata, nel caso in esame, giustificata dalla pregressa disciplina concernente il personale del soppresso ruolo ad esaurimento.
Avverso tale sentenza, propone ora ricorso per cassazione il lavoratore, con un unico, articolato motivo;
Resiste alle domande il Ministero con rituale controricorso.
Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, in relazione al disposto del CCNL 1998/2001 del Comparto Ministeri.
Il ricorso contesta l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il diverso trattamento stipendiale tra i due gruppi di lavoratori con identiche mansioni troverebbe la sua ragion d’essere nella necessità di mantenere differenze già esistenti nella previgente disciplina legislativa e contrattuale per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento.
Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè, in primo luogo, si rileva che, pur essendo stata censurata la sentenza per violazione di legge e del CCNL del Comparto Ministeri, la censura non è stata compendiata in un quesito di diritto;
In relazione al quesito di diritto, l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, (applicabile, ai sensi dell’art. 27, comma 2, di detto Decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso sentenze rese pubbliche in data successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, come nella specie) stabilisce che l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso proposto ai sensi del precedente art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, e 4, (e quindi anche per violazione del CCNL) debba concludersi, a pena d’inammissibilità del motivo, con la formulazione di un quesito di diritto. Attraverso questa specifica norma, in particolare, il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere. La formulazione del quesito funge da prova necessaria della corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. Ne consegue non solo che la formulazione del quesito di diritto previsto da detta norma deve necessariamente essere esplicita, in riferimento a ciascun motivo di ricorso (cfr., in tal senso, Sez. un, n. 7258 del 2007, e Cass. n. 27130 del 2006), ma anche che essa non deve essere generica ed avulsa dalla fattispecie di cui si discute (cfr. Sez. un. n. 36 del 2007), risolvendosi altrimenti in un’astratta petizione di principio, perciò inidonea tanto ad evidenziare il nesso occorrente tra la singola fattispecie ed il principio di diritto che il ricorrente auspica sia enunciato, quanto ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio, ad opera della Corte, in funzione nomofilattica.
Inoltre la Corte, con la sentenza 26 marzo 2007 n. 7258 delle sezioni unite, ha affermato che la disposizione non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto si possa desumere implicitamente dalla formulazione del motivi di ricorso, perchè una tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma;
Peraltro il ricorso è anche manifestamente infondato, essendosi già affermato (Cass. n. 11982 del 17/05/2010) che “Il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior favore ai dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali già inquadrati nella 9^ qualifica funzionale, ruolo soppresso e ad esaurimento, rispetto agli altri dipendenti appartenenti alla qualifica C3 – all’interno della quale il personale del ruolo ad esaurimento era confluito – non introduce una illegittima discriminazione in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche ad esaurimento rinviando alla successiva contrattazione collettiva quanto alla determinazione del regime economico, ed una giustificazione – oltre che nel carattere meramente temporaneo della differenziazione – nel diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti”.
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro trenta, oltre euro tremila per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011