LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4234-2010 proposto da:
C.I. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, ANTONELLA PATTERI, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 327/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA dell’8.4.09, depositata il 29/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Perugia, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.I. nei confronti dell’Inps per ottenere la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8;
rilevava la Corte territoriale che il periodo di esposizione riconoscibile, essendo compreso tra il primo gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1989, era inferiore a quanto prescritto dalla norma che richiedeva “un periodo superiore ai dieci anni”. Nè era applicabile il D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito nella L. n. 326 del 2003 che richiede solo una esposizione “non inferiore ai dieci anni” perchè il medesimo art. 47, comma 6 bis fa salve le disposizioni previgenti per chi, alla data di entrata in vigore del D.L., abbia già maturato il trattamento pensionistico, e, nella specie, il C. era già pensionato nell’ottobre 1996.
Letto il ricorso del C. con un motivo, con cui si sostiene che la nuova disposizione, ossia il citato art. 47 si applicherebbe anche nel suo caso;
Letto il controricorso dell’Inps e la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Vista la memoria depositata dal ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, perchè è stato già affermato (Cass. n. 15679 del 11/07/2006) che “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che – con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326) – ha fatto salva l’applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL od ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, va interpretato nel senso che: a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva”.
Ed invero l’art 47, comma 6 bis fa salve le previgenti disposizioni cui alla L. del 1992 (che prescriveva un periodo di esposizione superiore al decennio) per i lavoratori che avessero già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici da amianto. Il ricorrente ha già conseguito la pensione, sia pure senza detti benefici, dall’ottobre 1996 e quindi è fuori dal raggio di applicazione della nuova normativa.
Ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 11 convertito in L. n. 326 del 2002 (causa iniziata nel 2005).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del costituito INPS delle spese, liquidate in Euro trenta, oltre duemila Euro per onorari con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011