LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1975/2010 proposto da:
L.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni Emilio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RASPANTI RITA, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
IPSEMA ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato PANSOLLI UGO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO SARDOS ALBERTINI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3308/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 26/05/09, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato Ugo Pansolli, difensore del controricorrente Ipsema, che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dr. APICE UMBERTO che aderisce alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 26.5 – 21.9.2009 la Corte d’Appello di Napoli rigettò il gravame proposto da L.V. nei confronti dell’Ipsema e dell’Inail avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato le domande del L. dirette al riconoscimento di malattia professionale e al risarcimento del danno biologico.
A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:
a) correttamente il Giudice di prime cure, pur avendo reputato sufficientemente enunciata la domanda di cui al ricorso introduttivo, l’aveva respinta atteso che, per i fatti ivi confusamente narrati, non era possibile ammettere alcun mezzo istruttorio e mancando altresì idonea documentazione a sostegno di quanto riferito;
b) in particolare non era possibile ammettere la CTU, poichè la stessa non può avere carattere esplorativo; mancavano specifiche circostanze di tempo e di luogo su cui poter ammettere la prova testimoniale e non era stata depositata la documentazione che, secondo quanto asserito, era stata prodotta in primo grado;
c) la domanda era radicalmente improponibile nei confronti dell’Inail, sia per il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, sia per la mancata presentazione di apposita istanza amministrativa o di analoga denunzia di malattia.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale L. V. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Gli intimati Ipsema e Inail hanno resistito con distinti controricorsi. A seguito di relazione, la causa è stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..
2. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali e della CTU, nonchè della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda, anzichè dichiarare il ricorso inammissibile.
3. Va rilevato che nessun specifico motivo di ricorso è stato svolto avverso la ritenuta improponibilità della domanda nei confronti dell’Inail.
4.1 Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratto decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (cfr, ex plurimis, Cass., n. 11457/2007); nella specie le narrative sulle quali – secondo l’assunto del ricorrente – avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale non contengono, nella loro genericità, l’enunciazione di specifiche circostanze che, se provate, avrebbero potuto condurre al riconoscimento delle domande azionate, sicchè la valutazione resa al riguardo nella sentenza impugnata sfugge alle censure che le sono state rivolte.
4.2 La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 9060/2003; 3191/2006).
4.3 Nel rito del lavoro, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, occorre dimostrare di averne sollecitato l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 14731/2006; 10182/2007; 7153/2008); nella specie il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non specifica se, e in che termini, la Corte territoriale sarebbe stata sollecitata all’utilizzo dei propri poteri istruttori officiosi.
4.4 Nei distinti profili in cui si articola, il primo motivo di ricorso si presenta quindi in contrasto con gli orientamenti di questa Corte e manifestamente infondato.
5. Parimenti manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la Corte territoriale ritenuto non già la nullità del ricorso introduttivo, bensì la carenza di prova in ordine alle circostanze fattuali poste a fondamento delle domande.
6. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida, per ciascun controricorrente, in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.000,00 per onorari ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011