Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.3140 del 08/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2619/2010 proposto da:

L.M. *****, elettivamente a imposto dalla legge domiciliata in ROMA, VIA VALLEBONA 10, presso lo studio dell’avvocato LANARI Egidio, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA *****, in persona del suo rappresentante, procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI Gaetano, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 24220/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 20/10/09, depositata il 17/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dott. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

1. L.M. conveniva davanti al tribunale di Roma P. R. e Sara Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei danni, anche alla persona, subiti a seguito di sinistro stradale.

Il tribunale con sentenza del 2002, ritenuto il concorso di colpa, accoglieva parzialmente la domanda. La Corte di appello di Roma, adita dall’attrice, con sentenza del 25/7/2007, in parziale accoglimento dell’appello, condannava i convenuti al risarcimento nella complessiva somma di Euro 101.807,00.

Il ricorso per cassazione proposto dall’attrice veniva rigettato da questa Corte con sentenza depositata il 17.11.2 009, che riteneva tutti i motivi inammissibili.

Avverso questa sentenza L.M. ha proposto ricorso per revocazione.

Resiste con controricorso Sara Assicurazioni s.p.a..

2. La ricorrente lamenta che erroneamente sia stato rigettato il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, sulla scorta della presunta mancata indicazione e produzione delle sentenze di 1^ e 2^ grado e della c.t.u. del Dr. M., e di quella del c.t.u. Dott. I., nonchè della mancata presunta produzione del contratto di lavoro, mentre tali atti erano stati prodotti e si trovavano nella produzione di parte e nel fascicolo di ufficio.

La ricorrente censura inoltre la sentenza della cassazione per aver ritenuto l’inammissibilità di alcuni motivi per genericità ed astrattezza del quesito, richiedendo che il quesito fosse riepilogativo del motivo.

3.1. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull’ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per motivi attinenti al merito delle questioni ed a valutazioni di diritto, e segnatamente alla asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 30/10/2008, n. 26022).

In particolare deve pertanto escludersi che possa sostanziare un errore revocatorio l’omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di cassazione, di documenti entrati, invece, a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (Cass. civ. Sez. 1^, 27/03/2007, n. 7469).

3.2. Nella fattispecie la sentenza di legittimità impugnata per revocazione ha ritenuto l’inammissibilità dei motivi primo, secondo e quinto di ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sul rilievo che nel ricorso non risulta indicato se la sentenza di primo grado sia stata depositata e dove sia stata depositata e che eguale omessa indicazione investe sia la consulenza tecnica di ufficio che il contratto di lavoro; che, condividendosi la giurisprudenza formatasi sul punto, tale requisito dell’indicazione dei documenti o degli atti processuali di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, non può essere sostituito da eventuali indicazioni figuranti nella nota di deposito del ricorso, che si redige ad uso della cancelleria, nè dal solo fatto che tale documentazione in ogni caso si trovi nei fascicoli di ufficio o di parte, sia pure in assenza dell’indicazione nel ricorso del luogo di deposito.

La corte ha poi ritenuto che il motivo 1^ presentasse anche quesiti inidonei a norma dell’art. 366 bis c.p.c., e che egualmente era a dirsi per i motivi terzo, quarto e sesto, sulla base dell’interpretazione di legittimità formatasi in merito a tale norma.

3.3. L’inammissibilità del ricorso per revocazione discende dal fatto che le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza attengono appunto alle suddette interpretazioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 366 bis c.p.c., fornite dalla sentenza impugnata, ritenendo invece la ricorrente che i motivi di ricorso, così come proposti, era conformi a quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c. n. 6 e art. 366 bis c.p.c..

La censura investe, quindi, non un preteso errore di percezione del fatto da parte della corte, ma un’interpretazione pretesamente restrittiva ( ed in quanto tale ingiusta) delle suddette norme, con la conseguenza che essa non può essere fatta valere con il mezzo revocatorio.

4. L’inammissibilità del ricorso comporta che siano privi di rilevanza in questa sede di giudizio revocatorio le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 366 bis c.p.c., mancando quell’effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale, che è necessario, nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, per poter decidere la questione nel merito (Corte cost.

17/07/1998, n. 282; Corte cost., 25/05/1985, n. 167)”.

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

Ritenuto, in particolare ed in relazione a quanto esposto nella memoria della ricorrente, che l’irrilevanza della questione costituzionale discende dalla ritenuta inammissibilità del ricorso per essere lo stesso fondato non su un errore di fatto ma su una pretesa erronea interpretazione (restrittiva e non costituzionale) di norme;

Ritenuto che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con la memoria della ricorrente, degli artt. 165 e 166 c.p.c. e artt. 71 e 74 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 4 Cost. e art. 35 Cost., comma 1, laddove obbligano le parti ed i cancellieri ad attività inutili come quella di predisporre il fascicolo e l’indice, tenuto conto che l’indice è inutilizzabile a causa dell’art. 366 bis c.p.c., n. 6, non risultando ipotizzabile una lesione di principi costituzionali;

che va dichiarato inammissibile il ricorso e che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese di questo giudizio;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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