LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 2110/2010 proposto da:
G.F. *****, A.M.;
– ricorrenti –
e contro
DEUTSCHE BANK SPA;
– intimati –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 19/09/2009;
2010 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. G.F. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la Deutsche Bank s.p.a. avverso l’ordinanza del 19 settembre 2009, con la quale il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del procedimento pendente fra esso ricorrente e la detta s.p.a. in attesa della definizione del giudizio su una querela di falso proposta dalla Deutsche Bank nell’ambito dello stesso giudizio decisa dallo stesso Tribunale con pronuncia di rigetto appellata.
L’intimata non ha resistito.
p. 2. Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata alla parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:
“(…) 3. – L’istanza di regolamento di competenza appare inammissibile, perchè il ricorso per regolamento di competenza non risulta notificato.
L’originale che è stato depositato, infatti, non reca alcuna relata di notificazione.
Ora, essendo il ricorso per cassazione, quale mezzo di impugnazione regolato dall’ordinamento come un atto che, oltre ad un contenuto destinato ad individuare la domanda proposta alla Corte e come tale disciplinato dall’art. 366 c.p.c., deve essere necessariamente portato a conoscenza della controparte mediante la notificazione anteriormente all’investitura della sua trattazione attraverso l’attività di deposito presso la Corte (art. 369 c.p.c., comma 1), il deposito di un ricorso, anche per regolamento di competenza, che non sia stato notificato alla controparte, si risolve in una assoluta inidoneità dell’atto ad assolvere la sua funzione, che, trattandosi di mezzo di impugnazione, determina la sua inammissibilità.
Il ricorso per regolamento, comunque, sarebbe inammissibile anche per l’assoluta carenza del requisito della esposizione sommaria, riferibile anche ad esso”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.
In merito al rilievo di inammissibilità per mancanza di esposizione del fatto si richiama Cass. (ord.) n. 5092 del 2007, secondo cui “A norma dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3, applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l’istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa, lasciando assolutamente ignoti gli estremi qualificanti della Corte e l’esatto tenore della decisione impugnata”. In senso conforme: Cass. (ord.) n. 29567 del 2008. In precedenza. Cass. n. 7208 del 1983.
Dev’essere, dunque, dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011