LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
CIEG ENGINEERING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Pepoli n. 4, presso lo studio dell’avv. COLUZZI Alessandro, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 9^, n. 72, depositata il 26 agosto 2008.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3;
udito, per la ricorrente, l’avv. Alessandro Coluzzi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso, in adesione alla relazione, per l’accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la società contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe, denunciando vizio di motivazione e omessa pronunzia sul presupposto del mancato idoneo esame da parte del giudice a quo di due delle questioni specificamente introdotte in appello;
– che l’Agenzia resiste con controricorso;
osservato:
– che il ricorso appare manifestamente fondato;
– che la decisione impugnata ha, invero, del tutto trascurato la questione dell’avvenuta determinazione del valore dell’avviamento in funzione dell’intera azienda in titolarità della società contribuente, e non dello specifico ramo d’azienda ceduto ed oggetto dell’accertamento, ed ha, inoltre, argomentato con motivazione assolutamente apodittica in merito alla contestata determinazione, nel 15%, del coefficiente di redditività, ancorchè entrambe le questioni fossero state ritualmente introdotte in appello;
ritenuto:
che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011