Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.3161 del 09/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente aggiunto –

Dott. TRIOLA Roberto Michel – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Maria Cristina n. 8 (“studio legale Gobbi”) insieme con l’avv. CARTASEGNA Mario che lo rappresenta e difende in forza della “procura” rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

la s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Bruno Buozzi n. 102 presso lo studio dell’avv. Fransoni Guglielmo insieme con l’avv. RUSSO PASQUALE che la rappresenta e difende in forza della “procura”

autenticata dal notaio Vieri Grillo di Siena il 14 settembre 2005;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 111/04/04 depositata il 18 gennaio 2005 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010 dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, svolte dall’avv. Mario CARTASEGNA, per il ricorrente, e dall’avv. Guglielmo Fransoni (delegato), per la societa’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla s.p.a. Banca Monte dei Paschi di Siena, il Comune di Perugia – premesso che con

“istanza” del 21 giugno 2001 detta Banca aveva chiesto il rimborso dell’ICI (per due immobili “classificabili in categoria D/5“) relativa all’anno 1998 adducendo di averla versata in base al disposto del ”D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3” anzi che in base alla “rendita” attribuita dall’Ufficio competente, “in evasione di istanze risalenti al 2 luglio 1990 ed al 23 dicembre 1992”, “nel 1999” (“14 ottobre 1999 e 10 dicembre 1999”) -, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 111/04/04 (depositata il 18 gennaio 2005) con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto il suo appello avverso la decisione (68/08/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia che aveva recepito il ricorso della contribuente.

Nel proprio controricorso la societa’

intimata instava per la reiezione dell’impugnazione. Il Comune depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria depositata il 9 aprile 2010 la sezione tributaria della Corte disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’assegnazione della causa a queste sezioni unite avendo ravvisato un contrasto nella giurisprudenza della stessa sezione in ordine all’oggetto della controversia.

L’ente territoriale depositava ulteriore memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – esposto che: (2) per “la L.

21 novembre 2000, n. 342, art. 14, comma 1.. a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”; (2) per

“il comma 2 di tale norma afferma, poi, che per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto e in tale caso non si fa luogo a rimborso di importi comunque pagati”; “con circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001 del Ministero delle Finanze viene … chiarito che relativamente agli immobili le cui rendite catastali siano state attribuite entro il 31 dicembre 1999, “la data attribuzione della rendita, indipendentemente da quella in cui sia avvenuta, ad opera degli Uffici del Territorio, la cosi’ detta messa in atti coincide con la data di presentazione da parte del contribuente della denuncia di variazione”, ed … al punto 3 … che

“nell’eventualita’ in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avra’ diritto al rimborso delle somme versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi“ – ha disatteso l’appello del Comune “osserva (ndo)”:

– “nella fattispecie il pagamento del tributo e’ avvenuto in base alla dichiarazione resa dal contribuente e non a seguito di atto impositivo del Comune”;

– “risulta provato in atti che l’attribuzione della rendita catastale e’ avvenuta sulla base delle denunce di variazione presentate nel 1990 e nel 1992 … e messe in atti l’Ufficio, rispettivamente in data 14 ottobre 1999 e 10 dicembre 1999 e, pertanto, rientranti nell’ipotesi disciplinata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 14, comma 2”;

– “i principi introdotti dall’art. 14 hanno portata generale per cui non vi puo’ essere alcuna differenziazione tra i diversi tipi di immobili e tra le diverse procedure adottate per l’attribuzione delle rendite, dovendosi applicare a tutti gli immobili il principio sancito dall’art. 14 … come interpretato dalla circolare n. 4/FL 13 marzo 2001.

2. Il ricorso del comune.

Con unico motivo l’ente – assunto essere “non in contestazione tra le parti” (a) che “MPS abbia pagato spontaneamente l’ICI per l’anno 1998 nelle more dell’attribuzione … della rendita catastale” e (b) che “detta attribuzione di rendita, seppure le richieste di iscrizione al catasto in categoria “D” risalissero ai primi anni 90, e’

intervenuta solo con atti del 14 ottobre 1999 e del 10 dicembre 1999” –

denunzia “violazione c/o falsa applicazione” dell’”art. 5, commi 3 e 4” (adde:

del D.Lgs. n. 504 del 1992) e “della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74”, nonche’ “insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, esponendo:

– l’”applicabilita’ … anche agli immobili classificabili

“D”, posseduti da imprese e sprovvisti di rendita catastale, del disposto di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74”, affermata dal giudice di appello, “e’ del tutto contraria a legge” perche’ (“come recita anche la circolare del Ministero delle Finanze n. 4/FL del 13 marzo 2001”) “l’intero comma 4 dell’art. 5 (del D.Lgs. n. 504 del 1972 …) risulta essere abrogato” di tal che esso “art. 74”

contiene “la disciplina del calcolo della base imponibile ai fini fiscali” solo “per gli immobili diversi da quelli classificabili nella categoria D“;

– “e’ … pacifico nella giurisprudenza” di questa Corte “il dato per cui “ai fini ICI, per gli immobili classificabili e successivamente classificati nel gruppo catastale D (a destinazione industriale …) e’ operante il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabili… di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 507, art. 5, comma 3 fino all’anno di imposizione in cui viene provveduto alla formale attribuzione di rendita … e non e’ mai consentito fare riferimento al parametro di cui al comma 4 dell’art.

5” (… Cass., trib., …30 dicembre 2004 n. 23235)”.

Secondo il Comune, inoltre, “la peculiarita’ del regime di trattamento, ai fini fiscali e tributari, degli immobili di categoria “D”, contenuta nell’… D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 risulta … anche dal tenore letterale della L. n. 342 del 2000, art. 14 il cui comma 4… ha modificato unicamente il quarto comma del D.Lgs. n. 504 del 1992” atteso che “se … la norma de qua avesse avuto portata generale, la medesima avrebbe dovuto abrogare esplicitamente il comma 3 del ridetto art. 5”, “il che, tuttavia e come noto e pacifico, non e stato”.

3. L’ordinanza n. 8485 depositata il 9 aprile 2010 dalla sezione tributaria.

La sezione – premesso che “la controversia ha per oggetto l’impugnazione” proposta dalla societa’ “avverso il silenzio – rifiuto del Comune … in ordine all’istanza di rimborso delle somme versate, a titolo di ICI negli anni dal 1994 a 1999, per un fabbricato di categoria D”, corrisposta “assumendo quale parametro il valore contabile, sul presupposto che l’immobile fosse sprovvisto di rendita catastale, mentre da successive verifiche era emerso che il IO dicembre 1999 era stata “messa in atti” la rendita attribuita dall’UTE …, a seguito di variazione di ufficio, gia’ dal 22 aprile 1994”, ritenendo essa “contribuente di avere diritto a vedere calcolala l’ICI sulla base della rendita cosi’ come attribuita fin dal 1994, ed al rimborso di quanto, nelle more, pagato in eccedenza” – rileva che “sulla questione oggetto del ricorso sussiste contrasto nella giurisprudenza” di essa sezione in ordine alla “norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3” (la quale “regola la determinazione della rendita di fabbricati posseduti da imprese secondo valori contabili dei soli immobili “non iscritti in catasto”, ma precisa che la determinazione dell’imponibile riferita al costo contabile va eseguita, relativamente a tali fabbricati, “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita” con riferimento alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione (in questo senso: Cass. n. 12271/2004;

24235/2004, nonche’ da ultimo e motivata con riguardo alla sopravvenuta Corte cost. n. 67/06, Cass., n. 27062/08)“ perche’:

– “secondo la giurisprudenza sopra richiamata, il riferimento all’attribuzione della rendita contenuto nel citato art. 5, comma 3, evita che si possa valutare isolatamente la circostanza del solo accatastamento senza attribuzione di rendita, quando si tratti, come nella specie, di immobili “speciali”, cui non si attaglia il regine ordinario di cui al successivo art. 5, comma 4;

gli immobili del gruppo D rientrano infatti nel regime ordinario ICI soltanto dopo che sia loro attribuita la rendita”;

– “varie sentenze, anche successive, della … medesima Sezione (Cass. 10969/09: 15764/08; 11391/07; 6255/07) ed ordinanze deliberate in camera di consiglio (5376, 5377 e 5378/09) hanno, invece, ribadito che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale a tali immobili, ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilita’ di efficacia retroattiva e di applicazione ai periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento”.

Per la sezione, “secondo il primo orientamento, la rendita catastale puo’ essere utilizzata, in forza della L. n. 342 del 2000, art. 74, soltanto dall’annualita’ in cui avviene la notificazione dell’atto di attribuzione della rendita medesima (Cass. n. 3233/05), dovendosi riconoscere carattere costitutivo a detta attribuzione; mentre l’aggiornamento, in piu’ o in meno, delle rendite degli anni pregressi, riguarderebbe i soli casi di variazione di rendite gia’ attribuite (cfr. Cass. 5109/2005;

11162/2005; 16701/2007), rispetto alle quali non sembrerebbe controverso l’aggiornamento abbia valore ricognitivo – dichiarativo”

mentre “in base al secondo orientamento, l’espressione “attribuzione di rendita” di cui al citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, deve intendersi nel senso che l’efficacia dell’atto coincide con l’istanza di accatastamento o variazione, che ha dato inizio al procedimento di attribuzione, non gia’ con la materiale e finale annotazione dell’esito della procedura (c.d.

“messa in atti”; “L’assunto si fonda su varie argomentazioni…”:

(1) “L’attribuzione della rendita procede dalla denuncia di accatastamento e si fonda su tali dati, quindi e’ riferibile allo stato dell’immobile in quel momento storico”;

(2) “il contribuente assolve al proprio onere con la denuncia all’Ufficio del territorio ed i tempo che l’Ufficio impiega per svolgere i propri compiti non puo’ andare a vantaggio o detrimento dell’uno o dell’altro soggetto d’imposta, attivo e passivo”;

(3) “il conguaglio e’ positivo o negativo tra la rendita definitiva e quella provvisoria anteriormente versata dal contribuente previsto per gli altri immobili dal combinato disposto di cui all’art. 5, comma 4 ed art. 11, comma 1, vigenti ratione temporis, e non vi sarebbe motivo per ritenere una disciplina diversa per gli immobili del gruppo “D”, in quanto il sistema delineato dal legislatore sarebbe sostanzialmente simile”.

La remittente ricorda, ancora, che “sulla ratio della disposizione contenuta nel citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, si e’ pronunziata – ritenendola giustificata – la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67 del 2006, nella quale si e’ posto in evidenza come i fabbricati soggetti ad ICI e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo D, in quanto “a destinazione ordinaria”, sono ordinati in catasto per tariffe d’estimo, con la conseguenza che, in attesa dell’attribuzione della rendita, la loro base imponibile e’ agevolmente determinabile in relazione alla rendita “presunta” deducibile da fabbricati similari gia’ iscritti in catasto (come previsto dal citato art. 5, comma 4). Viceversa i fabbricati del gruppo catastale D sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche, “a destinazione speciale”, e sono, quindi, ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta (D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, comma 1), con la conseguenza che, in mancanza di tale stima, il legislatore ha preferito il criterio gia’ sperimentato in tema di imposta straordinaria sugli immobili (ISI) – del costo rivalutato rilevabile dalle scritture contabili, in luogo di quello basato sulla rendita presunta, di piu’ difficile applicazione riguardo a tali immobili. Un metodo, invece, obbligatorio riguardo ai fabbricali non posseduti da imprese, mancando un obbligo di tenuta delle scritture contabili a carico del possessore”.

La sezione osserva, infine, che, “essendosi riproposto anche dopo di essa il richiamato contrasto …”, “dovra’ verificarsi se detta pronuncia della Corte costituzionale sia dirimente in ordine alla questione del carattere costitutivo o dichiarativo dell’atto di attribuzione di rendita in relazione ai fabbricati di cui alla categoria D“.

4. La risoluzione del contrasto.

A. La divergenza interpretativa che queste sezioni unite sono chiamate a comporre, come emerge dalla riprodotta ordinanza della sezione tributaria, investe, in via principale, il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3 secondo il quale (limitatamente a quanto qui interessa) “per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con giusta rettifica in Gazz. Uff. n. 101 del 14 gennaio 1993 attribuzione di rendita, il valore e’ determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, applicando i …

coefficienti” previsti dalla norma stessa (ovverosia con il criterio contabile, detto, comunemente, “valore di libro”).

La diversita’ di interpretazione emersa in giurisprudenza, in particolare, riguarda la individuazione dell’”anno” in cui deve ritenersi verificato il presupposto legislativo che impone di considerare, non piu’ il “valore di libro”, ma il valore catastale attribuito all’immobile della categoria detta:

nell’una tesi, infatti, si e’ affermato che l’”anno”

deve identificarsi in quello nel quale il titolare del diritto sul fabbricato ha chiesto all’Ufficio competente di attribuire all’immobile la rendita catastale propria e, per l’altra, nel diverso (se successivo) anno in cui tale rendita sia stata effettivamente attribuita, con l’ulteriore distinzione data dalla sufficienza della sola attribuzione (c.d. “messa in atti”) ovvero dalla necessita’ di tener conto della notifica dell’attribuzione al contribuente, eventualmente operata in anno ancora diverso da quello dell’attribuzione.

B. Il contrasto va risolto affermando il principio di diritto (conforme a quello gia’ enunciato da Cass., trib.: 17 giugno 2005 n. 13077; 16 marzo 2007 n. 6255; 15 maggio 2007 n. 11139; 11 marzo 2010 n. 5933) secondo cui “in tema di ICI e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata”

dal contribuente:

“dal momento in cui fa la richiesta egli”, invece, “pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile”, “diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicche’

puo’ avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o puo’ avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”.

C. In via preliminare va ricordato:

(a) che con la L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4 (contenente

“delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di… finanza territoriale”) – in forza del quale (giusta il “preambolo”) il “Governo” ha emanato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (“riordino della finanza degli enti territoriali” proprio “a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art.

4"), istitutivo (art. 1) dell’”imposta comunale sugli immobili”

(ICI) – il legislatore delegante ha prescritto al delegato:

(1) con il n. 1, di tener conto del “valore” degli immobili soggetti all’imposta comunale da istituire, e (2) con il n. 3, di fissare la “determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione”;

(2) che con la sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006 la Corte Costituzionale ha escluso la irragionevolezza (“non e’ irragionevole”) del “criterio di calcolo dell’ICI… basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabili dell’imprenditore” (“cioe’ sul costo di acquisto, aumentato degli eventuali costi incrementativi”), nonche’ negato (“ma neppure comporta”) che tale criterio comporti “un tributo necessariamente maggiore di quello calcolato in base alla rendita catastale effettiva o presunta degli stessi fabbricati”.

Di conseguenza deve ritenersi definitivamente acquisito che il “criterio di calcolo dell’ICI… basato sul valore dei fabbricati risultante dalle scritture contabili dell’imprenditore”

costituisce, per i fabbricati considerati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 un “criterio di calcolo dell’ICI” autonomo rispetto a quello (da adottare, invece, per i “fabbricati iscritti in catasto”) che assume a parametro di riferimento l’”ammontare delle rendite risultanti in catasto” o (specificamente “per i fabbricati, diversi indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche’ per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti…”) che impone di far riferimento (in via provvisoria) alla rendita di “fabbricati similari gia’ iscritti”, e, soprattutto, definitivo, nel senso (Cass., trib., 29 ottobre 2 010 n. 2112 3) della immodificabilita’ di quel “criterio”

(contabile) almeno per i periodi di imposta antecedenti (oppure, fino) all’anno di presentazione della richiesta di attribuzione della rendita catastale.

D. La corretta risoluzione della divergenza giurisprudenziale impone, poi, di tener conto, a fini ermenutici, del pregnante valore dei precetti contenuti nel primo comma sia dell’art. 53 Cost. (“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita’ contributiva”) che dell’art. 3 Cost.

(“tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione”), il rispetto dei quali esige che si adotti sempre, tra le possibili, una soluzione interpretativa che non sia in contrasto con il dettato costituzionale.

D.1. Per la prima di dette norme, la “capacita’ contributiva”

(quale concretamente individuata, per ciascuna imposta, dal legislatore ordinario, con scelte il giudizio relativo alle quali e’

rimesso alla corte delle leggi non irrazionali) deve costituire l’unico parametro di riferimento effettivo; il suo senso concreto, quindi, impone di escludere qualsiasi interpretazione da cui possa derivare la soggezione del contribuente ad un prelievo fiscale maggiore o minore di (comunque diverso da) quello effettivamente voluto dal legislatore: “la capacita’ contributiva in ragione della quale il contribuente e’ chiamato a concorrere alle pubbliche spese”, infatti, “esige” (Corte Cost., ordinanza 28 novembre 2008 n. 394) ” …

l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo a un effettivo indice di ricchezza”.

D.2. L’eguaglianza tutelata dall’altra disposizione, poi, non consente di operare una interpretazione dalla quale discenda una regolamentazione diversa di situazioni giuridiche identiche.

E. La portata precettiva di dette disposizioni costituzionali legittima solo il percorso interpretativo per il quale, ai fini dell’ICI, gli effetti dell’attribuzione della rendita catastale ad un immobile classificato nel “gruppo catastale D”

debbono decorrere dalla data di richiesta di accatastamento e non dalla successiva di “messa in atti” o di notificazione al contribuente della rendita attribuita.

E.1. In base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 per i “fabbricati classificabili nel gruppo catastale D”, il criterio “contabile” deve essere applicato “fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”:

per la norma, quindi, l’iscrizione in catasto di detti

“fabbricati” determina, ipso jure, il passaggio dal criterio (di determinazione del valore) “contabile” a quello “catastale”.

L’attribuzione della rendita, pertanto, fa sorgere (in capo ad entrambi i soggetti del rapporto obbligazio-nario) il diritto-dovere di determinare (e, quindi, corrispondere) l’imposta sulla (sola) “base imponibile” individuata, come per tutti i

“fabbricati iscritti in catasto”, ai sensi dell’art. 5, comma 2.

Nonostante l’indubbia influenza del tenore testuale (“fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita”), la lettura della norma nel senso della individuazione, in quello di attribuzione della rendita e/o di notifica della stessa, dell’”anno” sino al quale (giuridicamente) si deve applicare (in via definitiva) il criterio contabile di cui al terzo comma dell’art. 5 (e, di converso, in quello successivo l’”anno” dal quale l’imposta, per il comma 2 del medesimo art. 5, deve essere calcolata sulla base della “rendita catastale”), giusta i parametri costituzionali evocati all’inizio, non e’ condivisibile.

Quella lettura, infatti, fa dipendere il momento del passaggio dall’uno all’altro criterio di imposizione da quello in cui il fatto (attribuzione della rendita e sua “messa in atti” e/o notifica) e’ posto in essere da un terzo (l’ufficio competente), al quale finisce per riconoscere il potere di vanificare, quand’anche solo per il tempo (comunque necessario per l’adozione del provvedimento, quindi a prescindere anche da ritardi abnormi ed ingiustificati) intercorrente tra la domanda di accatastamento e la

“messa in atti” e/o la notifica della rendita attribuita, la legittima ed insindacabile scelta del contribuente a che la “base imponibile”

dell’imposta comunale dovuta sul suo fabbricato classificato “nel gruppo catastale D” sia determinata in forza del dettato di cui all’art. 5, comma 2 e, quindi, in definitiva, coonesta l’applicazione (in via definitiva) del criterio impositivo c.d. del

“valore di libro” diverso da quello voluto dal legislatore.

E.2. Cio’ detto, e’ tuttavia necessario soffermarsi sul disposto del della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 secondo il quale “a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.

Tenuto conto dell’art. 3 Cost., invero, l’espressione “sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione” va intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi e’ soltanto condizione della loro efficacia: la valenza semantica, oltre che tecnico giuridica, dell’aggettivo “efficaci”, invero, non consente di inferire nessuna volonta’ legislativa di attribuire alla notifica, “ai soggetti intestatari della partita”, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioe’, ex mine) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione “catastale” dell’immobile: il successivo inciso

“solo a decorrere dalla loro notificazione” indica inequivocamente l’impossibilita’ giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilita’ della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualita’ d’imposta per cosi’ dire

“sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Si consideri, in proposito, che sino al momento della loro abrogazione – disposta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.

1, comma 173, lett. a), quindi sino al 31 dicembre 2006, vigevano:

– il D.Lgs. ICI, art. 5, comma 4 secondo cui “per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche’ per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu’

unita’ immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore e’ determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia’ iscritti” e – l’art. 11, comma 1 del medesimo D.Lgs., il quale – dopo aver disposto che “se la dichiarazione e’

relativa ai fabbricati indicati nell’art. 5, comma 4 il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune” – reca (va) il seguente inciso: “entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nell’art. 14, comma 5 ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura …”.

Dalla logica combinazione di tali norme non puo’ non evincersi (atteso che l’eventuale opinione contraria finirebbe per elidere del tutto la valenza della ultimo disposto normativo in ordine all’obbligo del comune di provvedere “alla liquidazione della maggiore imposta dovuta” od al “rimborso delle somme versate in eccedenza”);

(2) che il “valore … determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari gia’ iscritti” produce effetti meramente provvisori (cioe’ fino alla “comunicazione” della

“rendita attribuita”) e, soprattutto, (3) che la comunicazione di attribuzione della rendita impone alle parti del rapporto tributario concernente l’ICI (pure nel vigore dell’art. 74 detto) di determinare l’imposta effettivamente dovuta, anche per le annualita’ pregresse, in base alla “rendita attribuita” (intesa per tale, naturalmente, quella divenuta comunque definitiva, o per mancata impugnazione o per conclusione dell’eventuale giudizio di impugnazione).

L’inciso dell’art. 11 detto, quindi, quanto agli immobili ivi considerati, svolge l’evidente funzione di ricondurre ad uniformita’ il sistema di determinazione dell’imposta perche’

prescrive di considerare (in via definitiva) comunque – giusta il principio generale posto dall’art. 5 per il quale comma 1 la “base imponibile dell’imposta e’ il valore degli immobili”, da determinare secondo comma in relazione all’”ammontare delle rendite risultanti in catasto” – unicamente il “valore”, voluto dal legislatore (anche delegante: supra, sub B), fissato (stesso art. 5, comma 2) in base all’”ammontare delle rendite risultanti in catasto”: nell’ipotesi regolata, quindi, il legislatore, per i fabbricati ” indicati nell’art. 5, comma 4" considera “rendite risultanti in catasto” quelle attribuite successivamente all’anno d’imposta considerato:

in sintesi, “per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche’ per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti” la determinazione della

“base imponibile” ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa.

E.3. La necessita’ scaturente dagli artt. 3 e 53 Cost. di applicare l’imposta, in via definitiva, in base al parametro impositivo prescelto dal legislatore evidenzia, infine, la fragilita’

della tesi giurisprudenziale che esclude l’applicabilita’, alle annualita’ di imposta anteriori all’attribuzione, della rendita attribuita ai fabbricati classificati “nel gruppo catastale D”: tale tesi, infatti, e’ fondata unicamente sul dato testuale D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4 (“i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto”), ma non considera che quel dato trova la logica della esclusione dei “fabbricati … indicati nel comma 3” non gia’ in una volonta’ del legislatore di diversificare il trattamento fiscale degli stessi ma solo (cfr. Corte Cost. cit.) nell’impossibilita’ (perche’ la valutazione catastale di quelli e’ operata con “stima diretta”, quindi, con valutazione di ciascun fabbricato, considerato per le sue peculiarita’) di applicare a tali “fabbricati”, anche se in via meramente provvisoria, la “rendita dei fabbricati similari gia’ iscritti” (la cui valutazione catastale e’, invece, determinata con criteri di “estimo”).

5. Le ragioni della decisione.

Dalla piana applicazione alla specie del principio di diritto teste’ affermato discende l’infondatezza della doglianza dell’ente impositore, il ricorso del quale, di conseguenza, deve essere respinto.

6. Le spese processuali.

Il contrasto giurisprudenziale esistente all’interno della sezione tributaria di questa Corte integra le “gravi ed eccezionali ragioni” per le quali l’art. 92 c.p.c., comma 2 consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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