LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.R., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore 3, presso l’avv. Tognon Giovanni, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Fiorillo per procura in atti.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Milano in data 30 gennaio 2009, nella causa iscritta al n. 1109/2008 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 29 settembre 2010 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott. Ceniccola Raffaele, che nulla ha osservato la corte:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati.
RITENUTO
CHE:
1. D.R. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 30 gennaio 2009 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.
OSSERVA 2. la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fatto decorrere il termine di durata ragionevole del processo davanti al TAR Lombardia dalla data di presentazione dell’istanza di prelievo.
2.1. il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice contabile, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Nè l’innovazione introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza “di prelievo” ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del “tempus regit actum”, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere (Cass. 2008/28428); la previsione di strumenti sollecitatori, infatti, non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, ne implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio (Cass. 2006/24438);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
ritenuto pertanto, in base alle considerazioni che precedono, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che in particolare, determinato in sette anni e cinque mesi il periodo di durata non ragionevole del giudizio presupposto, protrattosi complessivamente per dieci anni e cinque mesi dal 7 luglio 1998 al 19 dicembre 2008 – previa detrazione da tale durata complessiva del periodo di durata ragionevole di tre anni, così determinato per il giudizio di primo grado alla stregua dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza CRDU e da quella nazionale (Cass. 2008/14) -, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito in detto giudizio va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009;
secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 de 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata;
tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 2009/16086;
2010/819);
considerato che non merita accoglimento la domanda di indennizzo del danno patrimoniale, dedotto dalla ricorrente sotto il profilo del mancato guadagno per l’attività professionale che non ha potuto svolgere in conseguenza della disposta sospensione dall’attività didattica per cinque mesi e della perdita di chance per effetto di tale sospensione, trattandosi di effetti pregiudizievoli causati non dall’irragionevole ritardo del giudizio proposto davanti al giudice amministrativo contro il provvedimento disciplinare subito, ma, semmai, dall’eventuale illegittimità del provvedimento di sospensione adottato; infatti nel giudizio per equa riparazione il danno patrimoniale risarcibile è solo quello che deriva, come conseguenza immediata e diretta, dal ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, non potendo quindi ricondursi nell’ambito di detto danno le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole (Cass. 2007/23756; 2008/26761;
2010/16837) e che nella specie la stessa ricorrente afferma essere state oggetto del petitum della causa di merito (v. pag. 6 della memoria), senza peraltro precisare se detto petitum abbia trovato accoglimento o meno;
ritenuto nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere alla ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale e in relazione ad una durata non ragionevole di sette anni e cinque mesi, l’indennizzo di Euro 6.666,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze; ritenuto che le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle stesse in favore del difensore della ricorrente, avv. Ernesto Fiorillo, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di D.R. della somma di Euro 6.666,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.
Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente, avv. Ernesto Fiorillo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011