Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3210 del 09/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3791-2010 proposto da:

S.A. (*****) S.E.

(*****) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA;

– intimata –

avverso il decreto n. 7957/08 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 4.12.08, depositato il 20/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Giuseppe Gigli che si riporta agli scritti e chiede la condanna alle spese. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

è del seguente tenore: “1.- La Corte di appello di Roma, con decreto depositato il 20.1.2009, ha respinto il reclamo proposto da S. A. – cittadino ***** – e da S.E. –

cittadina ***** – contro il provvedimento del Tribunale di Roma reiettivo dell’opposizione da essi presentata contro il diniego del Questore di rilascio della carta di soggiorno alla seconda, la quale l’aveva richiesta in favore del primo, con il quale aveva contratto matrimonio nel 2004 nella Repubblica Moldova. La Corte di merito ha rilevato che il rilascio della carta di soggiorno era stato richiesto per motivi familiari ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2007, che S. A. aveva fatto ingresso in Italia nel 2005 grazie ad un visto polacco senza, poi, regolarizzare la propria posizione.

Da ciò discendeva l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 30 del 2007, perchè riferito soltanto ai cittadini dell’Unione, mentre lo S. è

di nazionalità *****, e l’insussistenza del requisito cui il D.Lgs. n. 286 del 1998 subordina il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ossia la qualità di familiare straniero regolarmente soggiornante. Inoltre, la normativa invocata non era applicabile perchè lo S. non era cittadino comunitario.

Contro tale decreto S.A. e S.E. – premesso che la Questura di Roma, in via di autotutela, successivamente alla pronuncia della CGCE del 25.7.2008 (proc. 459/99), aveva, in data 21.8.2009, annullato il precedente provvedimento di irricevibilità impugnato, rilasciando allo S. la richiesta carta di soggiorno – hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con i quali –

evidenziando il proprio interesse alla rimozione della statuizione sulle spese e alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero intimato alle spese del procedimento – denunciano 1) violazione di legge, lamentando l’erronea ritenuta inapplicabilità del D.Lgs. n. 30 del 2007 al familiare di cittadino comunitario non regolarmente soggiornante;

2) vizio di motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato ha ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 30 del 2007 perchè S.A. non è cittadino comunitario, senza considerare che tale qualità andava riferita alla coniuge, che è

cittadina comunitaria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso alla luce dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

2.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero resistente appare infondata alla luce del principio espresso da Sez. 1, Sentenza n. 10553 del 07/05/2009, secondo il quale la cessazione della materia del contendere –

che, se si verifichi in sede d’impugnazione, giustifica non l’inammissibilità dell’appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perchè prive di attualità – si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perchè altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese.

Sì che la controversia tuttora esistente tra le parti circa l’onere di sopportare le spese processuali rende ammissibile il ricorso.

2.2.- Il primo motivo di ricorso – il cui accoglimento, sebbene al solo fine del regolamento delle spese, comporta l’assorbimento della censura sulla motivazione – appare fondato. Il quesito ex art. 366 bis c.p.c., così formulato: se l’art. 7 n. del D.L. n. 30 del 2007, letto anche alla luce della direttiva 2004/38/CE, consente di negare al coniuge extracomunitario di cittadino comunitario la richiesta carta di soggiorno sol perchè si sarebbe introdotto clandestinamente nel territorio nazionale con conseguente pretesa irregolarità del suo soggiorno, era stato già risolto negativamente alla data del provvedimento impugnato dalla Corte di Giustizia CE la quale, con la decisione del 25 luglio 2008 ha affermato che la direttiva 2004/38 attribuisce a qualsiasi cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 2, punto 2, della detta direttiva, il quale accompagna o raggiunge il citato cittadino dell’Unione in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza, diritti di ingresso e soggiorno nello Stato membro ospitante, a prescindere dal fatto che il detto cittadino di un paese terzo abbia già

soggiornato legalmente, o meno, in un altro Stato membro.

Più chiaramente, dopo avere ricordato che tutti gli Stati membri sono firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, la quale proclama, nel suo art. 8, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la Corte di Giustizia CE ha concluso nel senso che la direttiva 2004/38 osta alla normativa di uno Stato membro, la quale impone al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell’Unione che soggiorna in questo Stato membro di cui non ha la cittadinanza, di avere previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, per poter beneficiare delle disposizioni della detta direttiva. Ciò, peraltro, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonchè

dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante.

Poichè la norma comunitaria … entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, e questo principio vale anche per le statuizioni … risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia (Corte cost. n. 113/1985), la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere il reclamo dei ricorrenti.

Pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di cessazione della materia del contendere e alla pronuncia sulle spese alla stregua della cd.

soccombenza virtuale.

Va ricordato, in proposito, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.

Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio (con l’ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)” (Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000 (Rv. 541106).

Peraltro, la novità della questione e dell’applicazione della pronuncia della Corte di Giustizia impongono la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011

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