LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.N., C.A., C.D., M.R., G.A., P.E., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. SCUDERI Andrea e Rosario Calanni Fraccono, elettivamente domiciliati nel loro studio in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1;
– ricorrenti –
contro
M.G. e N.S.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 738 in data 11 marzo 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” M.G. e N.S., comproprietari di un fondo sito in *****, concesso in comodato d’uso alla cooperativa Belvedere, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Giarre, tutti gli altri comproprietari ( R.N., C.A., C. D., M.R., G.A. e P. E.), chiedendo 10 scioglimento della comunione.
I convenuti, costituitisi in giudizio, deducevano la non comoda divisibilità del bene.
Il Tribunale adito, all’esito della disposta c.t.u., con sentenza depositata il 1 marzo 2004 dichiarava l’immobile divisibile e dichiarava esecutivo il progetto di divisione.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 738 dell’11 marzo 2009, ha rigettato l’appello del R. e degli altri convenuti in primo grado.
La Corte territoriale ha rilevato che la divisione non è impedita dalla necessità di mantenere la minima unità colturale, nè comporta un deprezzamento significativo dell’originario valore. Ha inoltre affermato di condividere le conclusioni sulla comoda divisibilità alle quali era giunto il c.t.u. ed ha sottolineato la genericità delle critiche formulate dagli appellanti. Infine, ha precisato che l’interesse della cooperativa B. a mantenere unito il fondo non ha rilevanza nel giudizio di divisione.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania hanno proposto ricorso R.N. ed altri, sulla base di due motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 846 e 720 cod. civ.. In particolare, si ritiene che il frazionamento del fondo comporti un deprezzamento economico del bene ed un inevitabile sgretolamento dell’attività
svolta dalla cooperativa.
Inoltre, si sostiene che il fondo rientrerebbe nell’accezione di unità colturale e, pertanto, sarebbe indivisibile poichè la divisione ne impedirebbe la coltivazione.
Infine, il fondo non sarebbe comunque scindibile poichè la divisione, oltre a non arrecare alcuna utilità ai condividendi, sarebbe contraria ad esigenze di produttività e normale utilizzabilità a, scopi agricoli. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
se è divisibile, ai sensi degli artt. 720 e 846 cod. civ., il fondo per cui è causa, temuto conto della eccessiva onerosità delle opere di divisione o dei pesi che tale divisione imporrebbe, dei limiti e servitù che sarebbe necessario realizzare per il godimento delle singole quote, nonchè del pregiudizio che la divisione in questione arrecherebbe al valore delle porzioni rispetto all’intero e alla normale utilizzabilità per scopi agricoli.
Il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito.
Occorre premettere che il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l’art. 720 cod.
civ., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione consenta il mantenimento, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, della funzionalità che aveva il tutto e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. La relativa indagine implica un accertamento di fatto e la conseguente decisione è
incensurabile in sede di legittimità, salvo che sotto i profili della mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione (Cass., Sez. 2^, 7 febbraio 2002, n. 1738).
Ora, nella specie, sotto l’apparente deduzione della violazione e falsa applicazione di norme di legge, i ricorrenti pongono in realtà un quesito di fatto, sollecitando questa Corte ad una nuova indagine di merito e a rivalutare le risultanze istruttorie.
Specchio di questo tentativo è il quesito di diritto che conclude il motivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.
1^, 22 giugno 2007, n. 14682), il quesito che la parte ricorrente è chiamata a formulare, per rispondere alle finalità
della norma, deve esser tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso.
Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che la parte ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni. Nell’uno come nell’altro caso non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso. Nella fattispecie in esame il quesito sopra riferito non risponde a tali requisiti, perchè non evidenzia in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi ed un qualche principio giuridico che i ricorrenti vorrebbero invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 360 cod. proci. civ., n. 5, e, in particolare, l’insufficienza della motivazione circa l’asserita comodità del frazionamento.
Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, facendo proprie le valutazioni del consulente tecnico, ha ampiamente spiegato perchè il fondo in questione è comodamente divisibile. A fronte delle argomentazioni che sorreggono il decisimi, la censura si risolve nel tentativo di rimettere in discussione il ragionamento decisorio del giudice del merito, ossia dell’opzione che lo ha condotto ad una determinata soluzione della controversia esaminata.
Per di più, il motivo neppure indica in che misura le critiche svolte dal consulente di parte alla c.t.u. (ed alle quali i ricorrenti si richiamano) siano state sottoposte al giudice del merito.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara, inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011