LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
L.P. e C.L., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. BENIGNI Elio, elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, n. 18;
– ricorrenti –
contro
C.M.G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. CILLO Giovanni Antonio, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Massimo Tirone in Roma, Via Ferrari, n. 11;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n, 3825 in data 5 novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
“La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 5 novembre 2008, ha dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame interposto da L.P. e C.L. contro la sentenza n. 572/04 del Tribunale di Avellino, pronunciata nel contraddittorio con C.M.G..
Ha rilevato la Corte territoriale che la sentenza di primo grado è stata depositata il 31 marzo 2004, come risulta dalla attestazione del cancelliere nell’angolo inferiore destro del relativo frontespizio, non avendo alcuna rilevanza l’apposizione del timbro – “pubblicato l’8 aprile 2004" – firmato dallo stesso funzionario di cancelleria.
Di qui la tardività dell’impugnazione, essendo il termine lungo spirato il 16 maggio 2005, laddove l’appello è stato notificato il 21 maggio 2005.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso L.P. e C.L., sulla base di un motivo.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ..
Esso – scrutinabile nel merito, atteso che, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa della controricorrente, il quesito che lo correda è conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. – è manifestamente fondato.
La sentenza di primo grado reca, nella prima pagina, l’attestazione di depositato il 31 marzo 2004 e, nell’ultima pagina, l’attestazione di pubblicato l’8 aprile 2004. L’una e l’altra attestazione sono sottoscritte dal cancelliere.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare, in punto di diritto, che, per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ., il termine annuale per l’impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano, come nella specie, due date, una di deposito in cancelleria e l’altra, successiva, di pubblicazione, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine (cfr. Cass., Sez. lav., 19 maggio 2008, n. 12681; Cass., Sez. Lav., 24 giugno 2009, n. 14862).
Da questo principio di diritto la Corte d’appello si è discostata.
Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Letta la memoria depositata dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che devono essere preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità del controricorso sollevate dai ricorrenti con la memoria illustrativa;
che – quanto al dedotto difetto di procura speciale – va osservato che la procura rilasciata a margine del controricorso per cassazione, formando un corpo unico con questo, esprime di per sè il necessario riferimento al giudizio di cassazione, assumendo così il carattere di specialità nel senso richiesto dagli artt. 365 e 370 cod. proc. civ., anche se formulata genericamente e senza uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (Cass., Sez. lav., 3 luglio 2009, n. 15692);
che il controricorso è altresì tempestivo, giacchè ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 370 cod. proc. civ., comma 1 (nella specie, 40 giorni dal 4 novembre 2009) occorre avere riguardo alla data in cui l’atto è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica (nel caso, il 12 dicembre 2009), non a quella, successiva, in cui esso è stato ricevuto dal destinatario;
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che il ricorso deve essere accolto;
che la sentenza impugnata deve essere di conseguenza cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli;
che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011