LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VICENZA 17, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRASCA LEONARDO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2005 R.G.N. 7758/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l’Avvocato DI DOMENICO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze – a seguito di decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato a pagare a C.A. la somma di Euro 68.019,20 oltre accessori e spese, per differenze retributive alla stessa spettanti a seguito di sentenza del giudice amministrativo, passata in giudicato, che aveva annullato il decreto con la quale la stessa era stata trasferita, per mobilita’ esterna, dall’ente Ferrovie dello Stato nei ruoli di esso Ministero, nella parte in cui non erano stati tenuti in conto il trattamento economico e l’anzianita’ maturati presso il suddetto ente – proponeva opposizione dinanzi al medesimo Tribunale.
2. Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione proposta in ordine al suddetto decreto ingiuntivo con sentenza del 3 luglio 2003.
3. Avverso la suddetta sentenza il Ministero interponeva appello.
4. Con la sentenza n. 4289 del 2005, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione.
In particolare il Giudice di appello affermava che il convenuto aveva l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore in primo grado. Nella fattispecie in esame, invece, in primo grado, il Ministero aveva preso posizione sui conteggi in modo generico e vago.
5. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza il Ministero, prospettando un motivo di ricorso.
6. Resiste con controricorso la C..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso proposto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha dedotto la violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, e dell’art. 345 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, anche in riferimento ai principi enunciati dalla sentenza di questa Corte, S.U., n. 761 del 2002.
Assume il ricorrente, prospettando pregiudizio al diritto di difesa per la violazione delle suddette norme, di avere, sin dal primo grado, tempestivamente, eccepito la non debenza delle somme in questione e che, pertanto, le deduzioni difensive formulate in grado di appello non erano inammissibili e tardive come ritenuto dal Giudice del suddetto grado di giudizio.
2. Il motivo e’ fondato.
2.1. Nel rito del lavoro, l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, proposto dal soggetto (opponente) che assume la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e, quindi, l’opponente deve compiere tutte le attivita’ ivi previste, a pena di decadenza, essendo tenuto percio’ a proporre con l’opposizione le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d’ufficio, e le domande riconvenzionali, oltre che ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non dissimilmente da quanto e’ previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro (cfr.
Cass., sentenza n. 13467 del 2003).
Pertanto, nel giudizio che si realizza secondo lo schema indicato, opera per l’opponente l’onere di articolare le proprie difese secondo quanto previsto dall’art. 416 c.p.c., comma 3, prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall’attore, con la conseguenza che la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi.
2.2. Come la giurisprudenza di questa Corte ha piu’ volte affermato, sempre con riguardo al nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., comma 1, e del citato art. 416 c.p.c., comma 3, con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per se’, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello e’ tardiva ed inammissibile (Cass., sentenze n. 7697 del 2008; n. 9285 del 2003, quest’ultima, peraltro, richiamata nella sentenza della Corte d’Appello).
L’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiche’ la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneita’ della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass., sentenza n. 945 del 2006).
2.3. Proprio in ragione dei suddetti principi, che vanno ribaditi, la contestazione dei criteri posti a base dei conteggi non equivale a semplice negazione del titolo degli emolumenti pretesi, di per se’ non idonea a contestare l’esattezza del calcolo, ne’ integra un comportamento processuale incompatibile con la negazione del fatto, in quanto implica necessariamente l’affermazione dell’erroneita’ della quantificazione.
2.4. La Corte d’Appello di Roma non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, dal momento che la contestazione sul criterio seguito nel calcolo delle spettanze esclude la mancanza o la genericita’ della difesa articolata in primo grado dal Ministero.
Peraltro, il Giudice di appello pone in relazione i comportamenti processuali delle parti in primo grado, rilevando una genericissima doglianza dell’opponente (essendosi limitato ad osservare che non era chiaro il criterio seguito nel calcolo delle spettanze), a fronte di conteggi che si presentavano analitici, dettagliati e convenientemente illustrati, senza, tuttavia, introdurre nei parametri di tale raffronto il profilo dell’appropriatezza del dato contabile.
3. In accoglimento del ricorso, quindi, la sentenza della Corte d’Appello di Roma deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione anche per le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente grado di giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011