Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.3288 del 10/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.M. e P.B., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. LA SPINA Giuseppe, elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma (studio Avv. Elisabetta Nardone), Piazza Cola di Rienzo, n. 92;

– ricorrenti –

contro

B.A. in G., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. BENEDETTI VALENTINI Domenico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 257 in data 17 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentiti gli Avv. Giuseppe La Spina e Domenico Benedetti Valentini;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso: “concordo con il relatore”.

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“Con atto di citazione notificato il 10 settembre 1998, B. A. conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Perugia, sezione distaccata di Foligno, P.M. e B., chiedendo che gli stessi fossero solidalmente condannati a lasciare ad uso strada, disponibile per ogni tipo di transito di essa attrice da e verso terreni di sua proprietà, una fascia di suolo della larghezza di m. 5 sul terreno di loro titolarità (particella 375 del foglio 41) lungo tutto il confine con la proprietà dell’ANAS sul lato est e con la proprietà Pa. sul lato sud, nonchè nell’ansa necessaria a consentire lo sbocco giusto lo stato dei luoghi sulla strada *****, a tal fine eliminando ogni ostacolo al libero transito e facendosi poi altresì carico pro quota delle spese di realizzazione e manutenzione della strada;

chiedendo, in subordine, che, dato che i terreni di sua proprietà erano interclusi, fosse costituita in favore degli stessi servitù di passaggio sul terreno dei convenuti.

Si costituiva in giudizio il solo P.M..

Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Foligno (subentrato al Pretore) accoglieva la domanda e condannava i convenuti a lasciare ad uso strada verso i terreni part. 379 e 376 foglio 41 NCT una fascia di suolo di metri 5 come riportato nel supplemento della perizia geom. C. del 25 febbraio 2002, nonchè alla rifusione delle spese.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 giugno 2009, pronunciando sull’appello dei P., in parziale riforma della sentenza del Tribunale, confermata nel resto, ha cosi provveduto: (a) ha escluso dalla sentenza appellata ogni riferimento alla strada a servizio della particella 379 del foglio 41, prevista a cavallo tra le particelle 375 e 380; (b) ha statuito che debbano essere rimosse dalla sentenza del Tribunale le statuizioni (demolizione del muretto di contenimento, eliminazione della fioriera) date, per relationem, mediante il richiamo delle indicazioni fornite dal c.t.u.; (c) ha affermato che la servitù di transito a carico della particella 375 ed a favore della particella 376 deve incidere la particella 375 seguendo il tracciato segnato nella planimetria redatta dal c.t.u.

geom. R.B.; che la rampa di collegamento posta a confine tra le particelle 375 e 376 deve essere appianata; che le piante di cipresso presenti sulla striscia di terreno destinata a servitù di passaggio devono essere rimosse e spostate del tanto occorrente per restituire all’avente diritto l’intero spazio in larghezza contrattualmente concesso per l’esercizio della servitù di passaggio; che il box in lamiera deve essere mantenuto nella posizione rilevata dal c.t.u. geom. R.; che il dislivello esistente tra la cima e la base della scarpata deve essere ridotto mediante esecuzione di sbancamento; (d) ha condannato gli appellanti alla refusione, in favore dell’appellata, delle spese di lite.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello i P. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 30 ottobre 2009, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimata.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1058, 1411, 1346 e 1418 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Il secondo mezzo prospetta violazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, perchè non contengono la formulazione conclusiva – prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – del quesito di diritto (là dove si censurano violazioni e false applicazioni di legge) o di un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) recante la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume insufficiente o contraddittoria.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dal ricorrente non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè le conclusioni;

che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che, diversamente da quanto sembra presupporre il ricorrente nella memoria illustrativa, il quesito di diritto non può essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma deve essere esplicitamente formulato, diversamente pervenendosi ad una sostanziale abrogazione della norma (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9153);

che, pertanto, i motivi che denunciano vizi di violazione e falsa applicazione di legge sono inammissibili, perchè nessuno di essi si conclude con un quesito che individui tanto il principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, il principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata;

che gli stessi motivi, là dove prospettano – unitamente al vizio di violazione e falsa applicazione di legge – il vizio di motivazione, sono inammissibili, perchè non è stato osservato l’onere, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., della indicazione chiara e sintetica del fatto controverso;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897; Cass., Sez. 1^, 8 gennaio 2009, n. 189; Cass., Sez. 1^, 23 gennaio 2009, n. 1741);

che, in altri termini, il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichi quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea a sorreggere la decisione;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472