LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.F., D.A. e F.I., nella qualità di eredi di D.N., rappresentati e difesi in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. COCCHI Marco e Antonio Crivelli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Iapino in Roma, via Costantino Morin, n. 44;
– ricorrenti –
contro
DO.An., in proprio e quale erede di A.S., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. RENZETTI Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1230 in data 14 agosto 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
RILEVATO IN FATTO
che il consigliere designato ha depositato, in data 2 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
” D.N. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo la madre A.S. e la sorella Do.An., per sentire dichiarare la nullità e/o l’inesistenza, o in ipotesi l’inefficacia relativa, dell’atto di compravendita del 29 gennaio 1996, con il quale la A. aveva trasferito alla D. la nuda proprietà dell’immobile distinto al NCEU foglio 19, particella 264, e del terreno distinto al NCT foglio 19 particella 103 sito in loc. *****, di cui l’attore era comproprietario nella misura di un quarto. Sosteneva l’attore di abitare nell’immobile confinante al sopraddetto immobile e di avere goduto e posseduto quest’ultimo fino a poco tempo prima della causa.
Costituitosi il contraddittorio, le convenute resistevano alla domanda attrice e proponevano domanda riconvenzionale volta alla dichiarazione dell’usucapione ventennale prima della sottoscrizione del contratto impugnato. Chiedevano di estendere il giudizio nei confronti di d.a., sorella di An. e comproprietaria dell’immobile di cui è causa, la quale, costituitasi in giudizio, non si opponeva alle domande delle convenute in ordine alla intervenuta usucapione in loro favore della proprietà esclusiva.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza depositata l’8 febbraio 2005, dichiarava la nullità del contratto di compravendita stipulato il 29 gennaio 1996 e rigettava le altre domande con compensazione delle spese di lite.
Proponevano appello principale A.S. e D. A. ed appello incidentale D.N..
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1230 depositata il 14 agosto 2008, in accoglimento dei gravami proposti da A. S. e da Do.An., in totale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande principali, avanzate da D. N., e, in accoglimento delle domande riconvenzionali, ha dichiarato che, per effetto dell’usucapione delle quote mancanti al raggiungimento della proprietà esclusiva, A.S. era proprietaria esclusiva dei beni de quibus, da lei venduti alla figlia, Do.An.; ed ha regolato le spese del giudizio.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello D. F., D.A. e F.I., eredi del defunto D.N., hanno proposto ricorso, con atto notificato il 22 ottobre 2009, sulla base di due motivi.
Ha resistito, con controricorso, Do.An., in proprio e quale erede di A.S..
Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1421, 1322, 1325 e 1326 cod. civ. e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa la revoca della sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava la nullità del contratto di vendita piuttosto che l’inefficacia relativa. Esso si conclude con il seguente quesito di diritto: invalidità e nullità del contratto ad efficacia reale ed obbligatoria avente ad oggetto la casa comune alienata da alcuni soltanto dei titolari del diritto; inesistenza della vendita effettuata dalla signora A.S. e nullità del contratto.
Interesse ad agire e legittimazione del terzo estromesso dalla vendita a far accertare e dichiarare la nullità/inesistenza del contratto.
Il motivo è inammissibile, per inidoneità del quesito di diritto che lo accompagna.
Per costante giurisprudenza (tra le tante, Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682), il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità della norma, deve esser tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso.
Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni.
Nell’uno come nell’altro caso, non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso.
Nella fattispecie in esame il quesito sopra riferito non risponde a tali requisiti, perchè esso non evidenzia in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa, ma si limita a riassumere una tesi difensiva.
Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: circa le eccezioni di inammissibilità e nullità delle prove assunte da controparte nel giudizio di primo grado; circa la valutazione dell’inattendibilità dei testimoni apportati da parte attrice; circa l’inattendibilità dei testimoni addotti da parte convenuta ed in ordine al contenuto delle deposizioni, inconferenti ed ininfluenti in relazione all’oggetto di causa; circa l’esclusione del compossesso in capo a D.N..
Anche questo motivo è inammissibile perchè non rispetta la prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. Invero, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.
Lette le memorie dei ricorrenti e della controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., osservando che le critiche ad essa mosse dai ricorrenti non appaiono idonee a scalfirne nè le argomentazioni, nè le conclusioni;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. lav., 7 aprile 2009, n. 8463), la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare;
che la sintesi posta in calce al primo motivo non rispetta tale prescrizione, risolvendosi in un mera rubrica riassuntiva della tesi difensiva esposta;
che quanto al secondo motivo, con cui si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, va rilevato che il prescritto quesito di sintesi deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenere questo requisito rispettato quando, come nella specie, solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo consenta di cogliere – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis cod. proc. civ. – il fatto controverso al quale si riferisce il motivo e le ragioni per cui la motivazione è inidonea a sorreggere la decisione;
che, in ogni caso, la denuncia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è inammissibile sotto altro profilo, perchè – a fronte di una decisione con la quale la Corte di appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento con argomentazioni corrette ed esenti da mende logiche – il motivo: (a) lamenta un vizio nel numero dei testi da escutere senza neppure indicare i capitoli su cui i testi avrebbero dovuto essere escussi; (b) censura la valutazione della Corte d’appello sulla credibilità dei testi senza considerare che il giudizio sulla attendibilità dei testi involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito; (c) omette di trascrivere, come sarebbe stato necessario in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, il contenuto tanto della prova testimoniale che dimostrerebbe l’utilizzazione del forno da parte di D.N., quanto del documento attestante la situazione di compossesso;
che, pertanto, il secondo motivo si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2011