Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.3363 del 11/02/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LA TERZA Maura – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22488-2009 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato DISCEPOLO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MANDOLESI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/06/2009, R.G.N. 766/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

La Corte:

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO che con sentenza n. 400/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno in parziale accoglimento della domanda proposta da P.V. dichiarava la responsabilità del convenuto datore di lavoro V.G. in ordine all’infortunio occorso l'***** e lo condannava al risarcimento del danno biologico e morale liquidato nel complessivo importo rivalutato di Euro 23.140,00 oltre interessi legali dal 1-1-2001 al saldo e rivalutazione dal giorno della sentenza al saldo;

che il V. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda ed il P. si costituiva e resisteva al gravame;

che la Corte di Appello di Ancona con sentenza depositata l’11-6- 2009, respingeva l’appello e confermava la sentenza di primo grado;

che il V. ha proposto ricorso avverso la detta sentenza con tre motivi e il P. ha resistito con controricorso, eccependo in primo luogo la tardività e inammissibilità del ricorso;

che, sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c. la causa è stata trattata in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che nell’adunanza del 22-12-2010 nessuno è comparso;

ritenuto che nella fattispecie non può applicarsi il termine breve invocato dal controricorrente, risultando la sentenza impugnata comunque notificata alla parte e non ai procuratori costituiti (cfr.

fra le altre da ultimo Cass. 29-3-2010 n. 7527, Cass. 2-4-2009 n. 8071);

rilevato, peraltro, che – applicandosi al ricorso in esame l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 11-6-2009 (successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 – v. Cass. 26364/2009, Cass. 7119/2010) – nella fattispecie non risultano formulati i necessari quesiti di diritto nè risultano espresse le necessarie autonome sintesi relative alle censure ex art. 365 c.p.c., n. 5 (v. fra le altre Cass. 4556/2009, 24339/2008, 8463/2009, 4309/2008, 27680/2009, S.U. 20603/2007, S.U. 26020/2008, S.U. 20360/2007, S.U. 2658/2008);

considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 375 c.p.c. (nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del P..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al P. le spese liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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