Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.3364 del 11/02/2011

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33564-2006 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo Studio degli avvocati SCOGNAMIGLIO RENATO e SCOGNAMIGLIO CLAUDIO che la rappresentano e difendono unitamente all’avvocato RIZZO GAETANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato PRUDENZANO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ACUNTO FRANCO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/04/2006 R.G.N. 1404/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO; udito l’Avvocato D’ACUNTO FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata dell’11 aprile 2006, la Corte d’appello di Salerno, in sede di rinvio, accoglieva parzialmente la domanda proposta da A.A. nei confronti della San Paolo IMI spa (incorporante il Banco di Napoli spa), per il riconoscimento del superiore formale inquadramento nella qualifica di Direttore di Succursale (grado 5^).

2. Con la sentenza di questa Corte n. 13330 del 2001 era stata annullata la statuizione del giudice del gravame, per essere mancata, da parte del giudice di merito, una puntuale verifica della sussistenza dei requisiti in ordine all’applicabilità dell’art. 2103 c.c., non essendo stato provato, nei confronti dell’ A., qualsiasi atto negoziale del datore di lavoro e non essendo stato ritenuto sufficiente, ai fini dell’assegnazione del grado superiore, l’equivalenza delle mansioni nell’ambito di una stessa categoria, comprendente due gradi, ove non provate le specifiche mansioni collegate al grado. Questa Corte rilevava, inoltre, l’errore di fondo in cui era incorso il Tribunale per aver ritenuto, con asserzione priva di adeguato riscontro, che la Delib. Comitato Esecutivo Banco di Napoli (1 dicembre 1987) avesse contenuto negoziale, circostanza smentita sia dalla delibera, mai pubblicata, che si limitava a riclassificare le varie filiali con la previsione della superiore qualifica ai relativi dirigenti, sia dalle previsioni secondo cui le progressioni nella superiore qualifica dei dirigenti nella filiale “riclassificata” sarebbero state attuate nel corso del successivo triennio. I Giudici del rinvio, sul presupposto del riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, del diritto alla superiore qualifica in applicazione dell’art. 2103 c.c., riconoscevano il diritto al superiore formale inquadramento nella qualifica di Direttore di Succursale a partire dal 1 gennaio 1991, dopo tre mesi dall’inizio delle mansioni di fatto, e alle relative differenze retributive a decorrere dal 1 ottobre 1990. Rilevava la Corte adita che, per l’esercizio delle mansioni superiori di fatto protratto nel tempo, il diritto al superiore inquadramento era maturato in applicazione della disposizione codicistica, siccome invocata dal dipendente, e non già in virtù della delibera societaria del 1.12.1987, onde l’irrilevanza della relativa natura, normativa o meramente programmatica.

3. Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso con sei motivi. Resiste con controricorso A.. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 383, 384 e 394 c.p.c. per avere la sentenza impugnata affermato il diritto dell’ A. al grado attribuitogli ignorando il principio enunciato nella sentenza rescindente. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. “Dica la Suprema Corte se il Giudice del rinvio, che ometta di considerare, in sede di decisione della causa, la premessa, posta a base della sentenza rescindente (secondo la quale, quando nella contrattazione collettiva o aziendale sia prevista un’equivalenza di mansioni nell’ambito di una stessa categoria che prevede due gradi diversi, il prestatore di opera non può pretendere l’assegnazione del grado superiore, facendo riferimento al personale inquadrato in tale grado superiore, se non dimostra che al grado sono collegate specifiche mansioni) e, pertanto, affermi la spettanza della qualifica superiore solo sull’assunto che il lavoratore ricorrente sia stato incaricato di sostituire altro lavoratore avente il grado superiore nell’ambito della medesima categoria, applichi e/o interpreti correttamente le disposizioni degli artt. 383 e 384 c.p.c. e si attenga al vincolo che il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente costituisce per il giudice di rinvio”.

5. Col secondo motivo si denunzia vizio di motivazione per non avere i Giudici del rinvio esaminato e motivato in ordine al contenuto negoziale o programmatico della Delib. Banco di Napoli 1 dicembre 1987 ed aver fondato l’avvenuto esercizio delle mansioni superiori su altri atti, quali il preteso surclassamento della filiale e la destinazione a tali mansioni su iniziativa del direttore della filiale.

6. I motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, non meritano accoglimento.

7. La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio (art. 392 c.p.c.) instaura un processo chiuso, nel quale – secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte (ex plunmìs SU 3520/1992; Cass. 23380/2004) – è alle parti preclusa (art. 394 c.p.c., u.c.), tra l’altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse – salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di Cassazione – ed il giudice di rinvio ha gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel giudizio di rinvio, pertanto, non possono essere proposti dalle parti, nè presi in esame dal giudice, motivi d’impugnazione diversi da quelli che erano stati proposti nel giudizio d’appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno. Il sindacato della Corte di Cassazione, poi, sulla sentenza del giudice di rinvio – gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento – si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.

Nella prima ipotesi, il giudice del rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di Cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo (v. Cass. 17353/2010), nella seconda ipotesi, invece, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 13719/2006).

8. Tanto precisato e passando al controllo dell’uniformazione del giudice di rinvio al dictum enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente, nell’ambito del quale il giudice di legittimità deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa (cfr. Cass. 9395/06), rileva il Collegio che con la sentenza rescindente questa Corte ha annullato la sentenza impugnata per vizi di violazione di legge e di motivazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) rinviando alla Corte di Appello di Salerno al fine di procedere al riesame della controversia alla stregua dei seguenti principi: 1) qualora nella contrattazione collettiva o aziendale sia prevista un’equivalenza di mansioni nell’ambito di una stessa categoria che comprende due gradi diversi, il prestatore di opera non può pretendere l’assegnazione del grado superiore facendo riferimento al personale inquadrato in tale superiore grado se non dimostra che al grado sono collegate specifiche mansioni; 2) ai sensi dell’art. 2103 c.c., il lavoratore può rivendicare la qualifica superiore solo se dimostra o l’esistenza di un atto negoziale del datore di lavoro di conferimento formale della suddetta superiore qualifica o lo svolgimento, previa assegnazione del datore di lavoro e per il tempo previsto, di un’attività corrispondente alla superiore qualifica. Per la sentenza rescindente era mancata, da parte del giudice di merito, una puntuale verifica della sussistenza dei requisiti evidenziati in ordine all’applicabilità dell’art. 2103 c.c., non essendo stato provato nei confronti dell’ A. qualsiasi atto negoziale del datore di lavoro, intervenuto, invece, nei confronti del titolare della filiale (nota del 28 giugno 1990), e non essendo sufficiente, ai fini dell’assegnazione del grado superiore, l’equivalenza delle mansioni nell’ambito di una stessa categoria, comprendente due gradi, ove non provato che al grado sono collegate specifiche mansioni. Questa Corte rilevava, inoltre, l’errore di fondo dei giudici di merito, così accogliendo per questo solo profilo le censure per vizio di motivazione sollevate, per aver ritenuto – senza adeguata motivazione, ma con mera asserzione priva di adeguato riscontro – che la Delib. Comitato esecutivo del Banco di Napoli 1 dicembre 1987 avesse contenuto negoziale, circostanza smentita dal fatto che la delibera, mai pubblicata, si limitava a riclassificare le varie filiali con la previsione della superiore qualifica ai relativi dirigenti e, in secondo luogo, dalle previsioni secondo cui le progressioni nella superiore qualifica dei dirigenti nella filiale “riclassificata” sarebbero state attuate nel corso del successivo triennio.

9. Al giudice di rinvio era, pertanto, demandato il riesame della controversia in ragione, innanzitutto, del vizio di violazione di legge, in base ai presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presupponeva come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, essendo impedito alle parti rimetterli in discussione (Cass. 17353/2010).

10. Ebbene, la decisione della corte territoriale si sottrae alle censure, che le vengono mosse con il ricorso, per aver affermato il diritto di A. all’inquadramento nella qualifica di Direttore di Succursale (grado 5^) a far data dal 1 gennaio 1991, sulla scorta delle acquisizioni processuali relative all’equivalenza delle mansioni nell’ambito della stessa categoria, comprendente due gradi, e alla prova che al grado sono collegate specifiche mansioni.

11. Il giudice del rinvio muove puntualmente dall’interpretazione della sentenza rescindente, ribadendo il principio ivi enunciato – “il lavoratore può rivendicare la qualifica superiore solo se dimostra o l’esistenza di un atto negoziale del datore di lavoro di conferimento formale della suddetta superiore qualifica o lo svolgimento, previa assegnazione del datore di lavoro e per il tempo previsto, di un’attività corrispondente alla superiore qualifica”- alla luce del quale esamina il merito della controversia ritenendo provato l’espletamento di fatto delle funzioni di Responsabile amministrativo o di CSEC per le quali era previsto il grado 5^.

Così, testualmente, il giudice del rinvio: “evidente e provato che A. dal 1.10.90 ha svolto l’incarico e le mansioni di CSEC, cui era stato addetto con formale provvedimento della Direzione, incarico per il quale il Banco di Napoli aveva già individuato un funzionario di grado 5^, C.M., che l’ A. andava a sostituire, per modo che, pur rivestendo la qualifica di funzionario di 6^ grado fu di fatto assegnato alle mansioni di 5^ grado previste e già attuate (con la nomina di C.M.) per il CSEC in conseguenza del surclassamento della Filiale autonoma di *****”. Il giudice del rinvio, così facendo, si è uniformato al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, alla luce degli elementi già acquisiti, tenendo ferma la ripartizione degli oneri probatori che vede gravare sul lavoratore che rivendichi la qualifica superiore l’onere di dimostrare o l’esistenza di un atto negoziale del datore di lavoro di conferimento formale della superiore qualifica o lo svolgimento, previa assegnazione del datore di lavoro e per il tempo previsto, di un’attività corrispondente alla superiore qualifica.

L’espletamento di fatto, da parte di A., delle mansioni corrispondenti al grado 5^, sono per i Giudici di rinvio risultate provate sulla scorta delle risultanze processuali, all’uopo invocando Cass. 4550/1999 in tema di effettiva vacanza del posto quale presupposto dell’acquisizione della qualifica superiore, ipotesi ricorrente anche nel caso di formale copertura del posto.

12. Il riesame della controversia demandato al giudice del rinvio in ragione dell’unico vizio motivazionale accolto con la sentenza rescindente, postulava che, nell’ambito della sua discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, la Corte territoriale non potesse considerarsi vincolata, se non nei limiti del dovere di tener conto anche delle emergenze istruttorie trascurate in sede rescindente, da eventuali indicazioni in ordine al significato da attribuire ad alcuni elementi di prova, che assumono valore meramente orientativo e che non valgono a circoscrivere, in una sfera invalicabile, i suoi poteri, rimanendo libera nella valutazione delle risultanze processuali in forza dei medesimi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, con l’unica limitazione consistente nell’evitare di fondare la decisione sugli elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati inerenti al mero vizio motivazionale accolto (ex multis, Cass. 5316/2009).

13. Ebbene, il collegio ritiene la sentenza della corte territoriale immune da censure laddove, procedendo ad una nuova valutazione dei fatti di causa, ha ritenuto irrilevante la natura meramente programmatica o normativa della Delib. del Comitato esecutivo del Banco di Napoli 1 dicembre 1987 sul presupposto che A. non avesse invocato la superiore qualifica in dipendenza della suddetta delibera e del successivo surclassamento della filiale di *****, bensì in applicazione dell’art. 2103 c.c..

14. Col terzo motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. e l’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto. Ad avviso del Collegio, il motivo, con il quale si ripropongono censure già illustrate con il primo motivo, va dichiarato inammissibile.

15. Col quarto e sesto motivo è dedotta carenza di motivazione in ordine ad un fatto decisivo e controverso, senza che l’illustrazione sia seguita dal momento di sintesi, onde l’inammissibilità dei motivi posto che questa Corte regolatrice, alla stregua della formulazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ritiene che, a seguito della novella del 2006, per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

16. Col quinto motivo è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2095 e 2103 c.c. e art. 112 c.p.c. e l’illustrazione del motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto. Ad avviso del Collegio il motivo ripropone censure in parte già illustrate con i motivi che precedono e in parte attinenti a circostanze estranee all’ambito del giudizio di rinvio, come segnato dalla sentenza rescindente.

17. Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00, oltre ad Euro 2.500,00 per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472